Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21010 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19405-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE PARATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2013 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 29/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 12/35/13, della CTR della Toscana che aveva respinto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della CTP di Firenze, che aveva annullato, – per difetto di notifica, l’accertamento IVA, relativo all’anno 2005, nei confronti di F.L., in proprio e quale ex responsabile della società di diritto svizzero IN.SE.CO.S.A. con stabile organizzazione – cessata il ***** e cancellata dal registro delle imprese il *****.

La contribuente si costituiva con contro ricorso.

In vista dell’udienza odierna, l’ufficio ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta la motivazione insufficiente e contraddittoria; con il terzo motivo l’omesso esame di fatti decisivi; con il quarto motive la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 160 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60.

Nelle more dell’udienza, la stessa Agenzia ricorrente ha depositato un’istanza, datata 20.08.2019, con cui, dato atto del fatto che la Direzione Provinciale di Firenze ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate. Alla memoria è stata allegata la dichiarazione della Direzione Provinciale di Firenze corredata dalla prova del pagamento.

Alla luce della documentazione prodotta e della analoga richiesta proveniente dalla stessa ricorrente, deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Il pagamento, a seguito di definizione agevolata, comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione legislativa, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, proc. trib., comma 3).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi in modalità “da remoto”, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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