Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21017 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso RG n. 10236/2017 proposto da:

F.P.F., nato a Napoli il 1 luglio 1941, elettivamente domiciliato in via Circonvallazione Clodia n. 167 presso lo studio dell’avv. Antonella Sansone rappresentato e difeso dall’avv. Armando Sessa del Foro di Napoli;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, con sede legale in Piedimonte Matese (CE) in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Ricciardelli elettivamente domiciliato in Roma Viale degli Ammiragli 14 presso la Dott. Francesca Ricciardelli;

– controricorrente –

EQUITALIA SUD s.p.a., divenuta dal 1 luglio 2016 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Sartorio D’Analista, con quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via G. Pierluigi da Palestrina, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Maio;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA depositata il 26 ottobre 2016;

udita la relazione-della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

Che:

F.P.F. ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale notificatagli da Equitalia per conto del Consorzio, relativa ai contributi consortili per gli anni 2008-2013, deducendo che la mera inclusione del cespite di sua proprietà nel comprensorio di bonifica non è sufficiente a provare la sussistenza di un vantaggio. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Il Consorzio ha proposto appello che è stato accolto dalla CTR della Campania.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi. Il Consorzio ha resistito con controricorso.

Fissata l’adunanza camerale per la trattazione, il difensore del ricorrente ha depositato memoria dichiarando che la materia del contendere è cessata a seguito di accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti e che in ragione di ciò rinuncia al ricorso.

In considerazione dell’intervenuta rinuncia, regolarmente depositata dalla parte, prima della udienza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306,390 e 391 c.p.c..

In ragione dell’intervenuto accordo le spese processuali sono compensate; alla fattispecie non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228, art. 1, comma 17, poiché il raddoppio del contributo unificato è previsto solo per i casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. 24632/2019; Cass. sez. un. 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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