LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4112/2015 R.G. proposto da:
D.L.S., QUALE EREDE DI D.L.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Casetta Mattei n. 239, presso lo studio dell’Avv. Sergio Tropea, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Taranto, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1097/2013 della Commissione tributaria centrale – sezione di Palermo, depositata il 16 dicembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.
RILEVATO
che:
1. Con avviso di accertamento del dicembre 1984, l’Agenzia delle Entrate di Acireale (illo tempore Ufficio distrettuale delle imposte dirette) determinava un maggior reddito imponibile a fini IRPEF per l’anno d’imposta 1978 a carico di D.L.A., quale titolare di partecipazione nella società D.L.I. & C. s.a.s., per effetto della imputazione “per trasparenza” al socio del maggior reddito accertato in capo alla società.
2. Il ricorso del contribuente avverso tale avviso veniva disatteso dalle Commissioni tributarie, di primo e di secondo grado, di Catania.
Proposta impugnazione alla Commissione tributaria centrale sezione di Palermo, nel giudizio subentrava D.L.S., erede del ricorrente nelle more deceduto, la quale comunicava l’adesione al condono previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 32 e produceva la relativa dichiarazione integrativa.
Con la sentenza in epigrafe indicata, l’adita C.T.C., ritenendo non integrata la fattispecie condonistica, rigettava l’impugnazione.
3. Ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, D.L.S.; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
che:
4. Con la memoria illustrativa, il contribuente ha documentato (allegando copia delle relative domande) di aver proposto tempestiva e rituale istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ed allegato di aver provveduto (mediante i pagamenti già eseguiti lite pendente) al versamento delle somme dovute, determinate a mente del citato articolo, commi 2 e 2-bis.
I documenti prodotti sono stati notificati all’A.F. resistente.
A fronte di detta istanza (riferita, come si evince dal contenuto di essa, all’avviso di accertamento oggetto del contendere) non risulta intervenuto diniego di definizione ad opera dell’A.F., non avendo di ciò fornito prova (né invero allegazione) quest’ultima.
Alcuna istanza di trattazione è stata poi presentata dalle parti entro il termine, ex lege stabilito, del 31 dicembre 2020.
Appare pertanto perfezionata la fattispecie estintiva del processo prevista dalla citata norma ed in tal senso si impone declaratoria con cessazione della materia del contendere, come da dispositivo.
5. Le spese del processo così dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, a mente dello specifico precetto del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
In ragione della definizione condonistica della vertenza, non si ravvisano i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021