Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21027 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9532/2015 R.G. proposto da:

G.I., elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 12, presso lo studio dell’Avv. Arcangela Campilongo, dalla quale è

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 5162/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 6 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

RILEVATO

che:

1. A seguito di verifica contabile condotta attraverso l’invio di un questionario al contribuente, l’Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, alla rettifica del reddito complessivo di G.I. per l’anno d’imposta 2006.

In specie, l’Ufficio acclarava in capo al contribuente la disponibilità di due immobili (adibiti a residenza principale e residenza secondaria) e di un’autovettura nonché un incremento patrimoniale, in misura pari ad un quinto dell’importo investito per l’acquisto nel 2007 di altro immobile; individuato l’importo reddituale attribuito ai singoli beni come indice di ricchezza in applicazione del c.d. redditometro, determinava il maggior reddito percepito ai fini IRPEF e recuperava a tassazione l’imposta non versata, maggiorata di sanzioni ed interessi.

2. L’impugnativa del contribuente avverso il relativo avviso di accertamento, svolta nei riguardi ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, veniva disattesa in ambedue i gradi di merito.

3. Avverso la sentenza resa in appello dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in epigrafe indicata, ricorre per cassazione G.I., affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, l’evocato Ministero dell’Economia e delle Finanze.

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorso è inammissibile, siccome notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, soggetto diverso dall’Agenzia delle Entrate, parte nei gradi di merito del processo.

E’ sufficiente rammentare, al riguardo, che, secondo il monolitico indirizzo ermeneutico espresso dal giudice della nomofilachia, nei “rapporti giuridici”, nei “poteri” e nelle “competenze” facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze sono succedute ex lege, a far data dal 1 gennaio 2001 (giusta il combinato disposto del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, e del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1) le Agenzie fiscali, enti dotati di autonoma e distinta soggettività impositiva, sicché nelle controversie tributarie unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate ed è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, vieppiù se (come nella specie) non abbia partecipato al giudizio di merito (da ultimo, ex plurimis, Cass. 23/01/2020, n. 1462; Cass. 28/01/2015, n. 1550; Cass. 22/11/2010, n. 22292).

5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente G.I. al pagamento in favore del controricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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