LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20210 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da:
A.D., titolare della ditta individuale ”
A.D.”, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro e Daniela Agnello per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Vincenzo Bellini, n. 24, presso lo studio dei primi tre difensori;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è
domiciliata;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1883/13/2017, depositata in data 26 maggio 2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
RITENUTO
che:
dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva notificato a A.D., Ar.Da., titolare della omonima ditta individuale, un avviso di accertamento con il quale era stato contestato il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2008, attività svolta per conto di Stanleybet Malta International Betting Limited (di seguito: Stanleybet); avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello; il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, illustrato con successiva memoria, affidato a dieci motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso, illustrato con successiva memoria;
la società ha altresì depositato istanza con la quale ha chiesto la trattazione della causa alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
che:
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha depositato memoria con la quale ha evidenziato di avere emesso il provvedimento del 29 aprile 2021 con il quale ha disposto lo sgravio della pretesa fiscale portata nell’impugnato avviso di accertamento relativo all’annualità d’imposta 2008 nei confronti del ricorrente;
il ricorrente, preso atto del provvedimento di annullamento in autotutela, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna al pagamento in proprio favore delle spese di lite;
in considerazione dell’intervenuto provvedimento di annullamento dell’avviso di accertamento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alla intera posizione della ricevitoria che viene qui in considerazione;
le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, posto che detta causa di composizione della controversia è intervenuta, nelle more di questo giudizio, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale n. 27/18;
la declaratoria di cessazione della materia del contendere, così come in tutti i casi di estinzione del giudizio, esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. civ., 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021