LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2398-2018 proposto da:
D.A.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
DIREZIONE PROVINCIALE ***** DI ROMA – AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4207/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 11/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1. D.A.M.G. ricorre, con quattro motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha ritenuto che, in base a “tutto quanto dedotto e prodotto dalle parti” l’immobile, in relazione alla cui compravendita conclusa da essa D.A. in qualità di alienante nel 2003, erano stati fruite le agevolazioni c.d. “prima casa” previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima allegato, nota II bis, art. 1, risultava essere un immobile di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 (“appartamento in villino bifamiliare… con consistenza di 15,5 vani e una superficie catastale di mq.364”) talché l’avviso di liquidazione oggetto di causa, notificato ad essa ricorrente dall’Agenzia delle entrate in revoca delle agevolazioni, era legittimo;
2.l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta “nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e di difesa e per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31”. Afferma di avere fatto espressa e tempestiva richiesta affinché la CTR trattasse la causa in pubblica udienza, di non aver avuto la comunicazione di cui al suddetto art. 31, di non aver partecipato all’udienza stessa ed anzi di ignorare se la causa sia stata decisa a seguito di udienza pubblica. Precisa ciò che, ove avesse avuto la comunicazione, avrebbe dedotto di fronte ai giudici di appello sia con memoria integrativa dei precedenti scritti difensivi sia oralmente in udienza, riguardo alla insussistenza dei presupposti per potersi qualificare l’immobile compravenduto come di lusso;
2. con il secondo motivo di ricorso la contribuente, sotto la rubrica, “violazione del D.M. 2 agosto 1968, artt. 5 e 6”, lamenta l’omesso esame della relazione del proprio consulente tecnico (e fotocopiata in ricorso) dalla quale sarebbe stato possibile evincere che la superficie utile dell’immobile de quo era pari a 141 mq;
3. con il terzo motivo di ricorso la contribuente lamenta “violazione degli artt. 1, 12 e 15 preleggi, del D.L. n. 23 del 2011, del D.L. n. 104 del 2013 e della L. di conversione n. 128 del 2013 nonché del D.Lgs. n. 175 del 2014”. Sostiene che la CTR ha errato nell’applicare il D.M. 2 agosto 1968 e nel dare quindi rilievo alla dimensione dell’immobile e ciò in quanto detto D.M. sarebbe stato abrogato dal D.Lgs. n. 175 del 2014 avente “natura interpretativa della precedenti disposizioni” e facente riferimento, ai fini della qualificazione di un immobile come di lusso, al relativo accatastamento. Aggiunge che l’immobile in questione era accatastato in A/7;
4. con il quarto motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57. Sostiene che l’amministrazione abbia errato nell’emettere l’avviso di liquidazione nei confronti di essa ricorrente invece che unicamente nei confronti del soggetto acquirente;
5. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto con assorbimento degli atri. Il Collegio intende riaffermare quanto questa Corte ha già avuto modo di precisare riguardo alla funzione della comunicazione di cui all’art. 31 e agli effetti della relativa mancanza: “Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dal medesimo decreto, art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (così, da tra le ultime massimate, n. 27837 del 31/10/2018 e n. 18279 del 11/07/2018; in precedenza n. 1786 del 29/01/2016).
Dall’esame del fascicolo di ufficio, agli atti del quale la Corte può avere accesso laddove, come nel caso di specie, ove sia denunciato un “error in procedendo”, emerge non esservi documentazione attestante della comunicazione negata dalla contribuente.
Va evidenziato che la ricorrente, con la denuncia della violazione della norma processuale, ha prospettato il concreto pregiudizio subito per effetto della violazione medesima. Il che rileva in quanto la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione cosicché in tanto l’impugnazione con la quale si lamenti un vizio del processo è ammissibile sotto il profilo dell’interesse (art. 100 c.p.c.) in quanto vengano prospettate – come, appunto nel caso di specie – anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale ha comportato, per la parte, una – lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.
6. in ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame;
7. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero giudizio.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 20 maggio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021