Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2104 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta Maria Consolata – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22786-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 174/2012 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 174/29/12 pubblicata il 9 luglio 2012 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 442/04/2010 che aveva accolto il ricorso proposto da M.M. avverso il provvedimento di irrogazione di sanzioni n. 400057/2007 relative al tardivo invio telematico delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2004 da inviare nel 2005;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che nella fattispecie può trovare applicazione la L. n. 689 del 1981, art. 8, trattandosi di più violazioni commesse con un’unica azione perchè trattasi di tardiva trasmissione di una molteplicità di dichiarazioni, peraltro giustificabile da gravi motivi familiari;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che M.M. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si lamenta insufficiente motivazione e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Commissione tributaria regionale indicato i mezzi di prova di cui si è avvalsa per affermare l’unicità dell’azione sanzionata;

che il ricorso è infondato. Questa Corte ha recentemente affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, nel caso di plurimi “files” di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell’intermediario, in forza del principio del “favor rei” non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico D.Lgs. n. 472 del 1997 ex art. 12" (Cass. n. 4458 del 2017). Il nuovo D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7 bis, prevede che: “L’adozione dei provvedimenti sanzionatori… di competenza dell’Agenzia delle entrate è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472…, ad eccezione dell’art. 16, comma 2”. Il rinvio ai principi generali recati dal D.Lgs. n. 472 del 1997, con l’unica esclusione della preventiva notifica dell’atto di contestazione previsto dall’art. 16, comma 2, di tale decreto, comporta che nella determinazione della sanzione in parola debba trovare applicazione anche il principio del “favor rei” di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3. La norma da ultimo citata stabilisce che: “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”. Ne consegue che ove uno dei soggetti indicati nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 3, incorra in più violazioni del D.Lgs. n. 4 avendo omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, trova applicazione il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12.

3.4. A sostegno dell’assunto va detto anche che la L. n. 296 del 2006, comma 33, ha inserito nel D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 39, un comma 1 bis, secondo cui: “nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente art. e dell’art. 7 bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472"(Cass.15 novembre 2017, n. 27059);

che è conseguentemente immune da censure la sentenza impugnata che ha correttamente applicato il principio del cumulo giuridico alla fattispecie in esame, ancorchè si debba rettificare in parte la motivazione in punto di diritto (art. 384 c.p.c.);

che nulla si dispone sulle spese, soccombendo l’unica parte costituita;

che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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