Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21041 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4868/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Schroff s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Coglitore e Luigi Ferdinando Berardi, elettivamente domiciliate presso il primo in Roma alla via Confalonieri n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/24/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 9 aprile 2013, depositata in data 4 luglio 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre avverso Schroff s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 73/24/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 9 aprile 2013, depositata in data 4 luglio 2013 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento di maggiore Ires per gli anni di imposta 2006 e 2007;

a seguito del ricorso, la società contribuente resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 27 maggio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

con successiva memoria, le parti congiuntamente chiedono l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione della lite.

CONSIDERATO

che:

preliminarmente deve rilevarsi che le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, per l’avvenuta definizione della lite, come emerge dalla documentazione prodotta;

in conformità alla richiesta di estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere avanzata congiuntamente dalle parti deve dichiararsi l’estinzione del processo pendente, con compensazione delle spese processuali, risultando perfezionata la fattispecie estintiva delineata dall’art. 391 c.p.c. e dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46;

inoltre, ” in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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