Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21048 del 22/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

FALLIMENTO della B & T s.r.l., in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 73 presso lo studio dell’Avv. Grossi Bianchi Iolanda che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza 173/24/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 novembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto che ha chiesto l’estinzione del procedimento.

RILEVATO

Che:

nella controversia originata dall’impugnazione di quattro avvisi di accertamento, relativi a IRPEG e IRAP per gli anni di imposta dal 2004 al 2007, la B. & T. s.r.l., in liquidazione, ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la C.T.R. della Lombardia, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto dei ricorsi.

Nelle more la Società è stata sottoposta a procedura fallimentare e gli organi della procedura, non ravvisando alcuna utilità pratica alla prosecuzione del giudizio, sono intervenuti nel giudizio e hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificata all’Avvocatura dello Stato.

Fissata, per la trattazione, la pubblica udienza ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, il P.G. ha depositato requisitoria, concludendo per la dichiarazione di estinzione del procedimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 391 c.p.c. il processo va dichiarato estinto a seguito della rinuncia al ricorso debitamente e ritualmente notificata alla controparte, non essendo all’uopo necessaria l’accettazione.

Attese le ragioni della rinuncia le spese vanno integralmente compensate tra le parti.

Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo (cfr.Cass.n. 23175 del 23.11.2015).

P.Q.M.

Visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472