Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21049 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20 presso lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e rappresentata e difesa, per procura in atti, dall’Avv. Boella Nicola Maria;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 57/25/10 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 26 ottobre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a cinque motivi, neì confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Società, aveva annullato l’accertamento relativo all’annualità di imposta 2003 relativamente all’IVA per violazione della L. n. 133 del 1999, art. 6.

All’esito dell’adunanza camerale svoltasi il 19 dicembre 2018 la controversia è stata rinviata a nuovo ruolo, per la sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, sino al 10 giugno 2019.

In data 3 giugno 2019 la controricorrente ha depositato ulteriore documentazione consistente nella copia della quietanza di versamento della prima rata e della domanda di definizione al fine della sospensione sino al successivo 31.12.2020.

Il ricorso è stato avviato, nuovamente, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara il processo estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, D.L.n. 119/18 (conv. dalla L. n. 136/18) con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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