Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2105 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18126/2014 proposto da:

DIESSE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandro Paino, Salvatore Taverna e Anna Stefanini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, Viale Regina Margherita n. 262/264;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 438/30/14 della Commissione tributaria Regionale di Palermo, depositata il 13/2/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020 dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

RITENUTO

che:

1. A seguito di processo verbale di contestazione, l’Ufficio finanziario notificava alla società contribuente avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2007, con il quale si determinava il maggior reddito imponibile ai fini IVA e IRAP, sul presupposto della sussistenza di: costi indeducibili riferiti a provvigioni erogate ad intermediari; ritenute operate e non versate; mancato riconoscimento di costi relativi fatture soggettivamente inesistenti.

2. La CTR con sentenza n. 438/30/14, depositata il 13/2/2014, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosceva la deducibilità dei costi indicati dalla contribuente e relativi a provvigioni erogate ad intermediari, avendo già la CTP accolto il ricorso originario di quest’ultima relativamente al mancato versamento delle ritenute.

3. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. L’agenzia dell’Entrate ha depositato controricorso con domanda incidentale.

5. Con istanza del 6/10/2017, la contribuente comunicava di avere presentato, con riferimento agli avvisi di accertamento sopra indicati, domanda di definizione di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, di aver provveduto al pagamento della prima delle tre rate e, pertanto, chiedeva la sospensione, sino al 31 dicembre 2018, del presente giudizio prevista dal comma 8.

6. Con successiva istanza del 6.11.2020, la contribuente, tenuto conto di quanto rappresentato con la memoria sopra indicata, chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO

che:

Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della sola prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, entro lo stesso termine sopra indicato la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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