LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.G. elettivamente domiciliata in Roma, via Sestio Calvino n. 33 presso lo studio dell’Avv. Cannas Luciana che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata;
– resistente –
per la cassazione della sentenza n. 6/35/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 15 gennaio 2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.
RILEVATO
Che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di G.G. di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno 2001 e afferente a una plusvalenza da cessione di terreno edificabile, e della conseguenziale cartella di pagamento emessa a titolo provvisorio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi introduttivi.
Il Giudice di appello riteneva pienamente legittimo e fondato l’avviso di accertamento e la determinazione della plusvalenza e rilevava che il differente importo contenuto nella cartella di pagamento fosse dovuto a un errore, determinato dalla conversione da lire in Euro, conoscibile dalla contribuente e, quindi, tale da non inficiare l’atto di nullità.
Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso affidandosi a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1.con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. Secondo la prospettazione difensiva, il capo di sentenza che aveva annullato la cartella non era stato appellato e, quindi, era passato in cosa giudicata. L’Ufficio, infatti, come espressamente dichiarato nell’atto di appello, vi aveva prestato acquiescenza.
2.Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove la C.T.R. aveva pronunciato sulla cartella malgrado non vi fosse domanda (motivo di appello) sul punto.
3.Le censure che possono trattarsi congiuntamente sono fondate. Dal passo dell’atto di appello riportato dalla contribuente in ricorso si legge espressamente che l’Ufficio ebbe a prestare acquiescenza alla pronuncia relativa all’annullamento della cartella recante iscrizione a titolo provvisorio, essendo comunque dovuto lo sgravio.
4.11 giudice di appello, pertanto, pronunciando extra petita, ha erroneamente pronunciato su un capo di sentenza sul quale, invece, in mancanza di impugnazione, si era formato il giudicato interno.
5.Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 laddove, pur non contenendo l’atto di costituzione in primo grado la domanda da parte dell’Agenzia di modificare la misura della plusvalenza e l’importo dell’imposta dovuta, la C.T.R. aveva egualmente modificato la pretesa contenuta nell’avviso di accertamento.
6.Sulla medesima questione la ricorrente deduce con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione sulla relativa eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in grado di appello.
7.Le censure sono inammissibili. La prima perché priva di specificità, non riportandosi gli scritti difensivi di entrambi i gradi del giudizio sì da consentire a questa Corte il preliminare vaglio di ammissibilità della censura. In ogni caso, anche sulla sola base di quanto illustrato nel mezzo di impugnazione, la dedotta violazione di legge non appare sussistente non integrando la correzione degli importi, in diminuizione rispetto a quanto portato dall’avviso di accertamento, una domanda nuova rispetto all’originaria pretesa.
La seconda censura è inammissibile perché l’omessa motivazione su un’eccezione processuale non rientra nel vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. tra le altre Cass.Sez.Un. 8053 del 2014), riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto.
8.Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 660 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10.
9.La censura è inammissibile. Con il mezzo la ricorrente si limita a censurare l’atto impositivo e l’operato dell’Ufficio senza svolgere alcuna critica alla sentenza della quale non riporta neppure le argomentazioni con le quali si sarebbe perpetrata la violazione di legge.
10.Eguale sanzione di inammissibilità, per l’assoluto difetto di specificità, colpisce il sesto motivo con il quale la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 1 e ss. e un’omessa motivazione, senza neppure indicare quando e come la relativa questione fosse stata introdotta in giudizio.
11. In conclusione, in accoglimento dei soli primi due motivi, inammissibili i restanti, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso. Cassa, nei limiti dei motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021