Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21051 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende;

– ricorrente –

contro

CIVITELLA RAINERI s.r.l.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 494/03/15 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 23 settembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti della Civitella Ranieri s.r.l. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. dell’Umbria, nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Società di cartella di pagamento portante IRES dell’anno di imposta 2008, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, aveva riformato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso e annullato le cartelle impugnate.

Il Giudice di appello riteneva, contrariamente alla prima Commissione tributaria, che la detrazione per spese di riqualificazione energetica, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344-349 e al D.M. n. 47 del 2007 spettasse non solo per i benì immobili strumentali all’attività di impresa ma, anche, per i beni immobili oggetto dell’attività di impresa, come nella fattispecie.

Con istanza, in data 10 agosto 2020, l’Avvocatura Generale dello Stato -premesso che, con nota del 6 giugno 2020 la Direzione generale dell’Umbria dell’Agenzia delle Entrate aveva comunicato di avere eseguito lo sgravio della cartella di pagamento impugnata e chiesto di rinunciare al ricorso in ossequio alla risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020 dell’Agenzia delle entrate – ha chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO

Che:

il contenuto dell’istanza e della nota allegata manifesta il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione in capo all’Agenzia delle entrate;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva;

nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, , un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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