LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA M. Rosaria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincen – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 23186 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
C.G. SERVICE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 698/64/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata il 24.2.2015, non notificata;
udita nella camera di consiglio del 10.06.2021 la relazione svolta dal consigliere Galati Vincenzo.
FATTI DI CAUSA
1. La vicenda contenziosa trae origine da un avviso di accertamento emesso in relazione ad IVA per l’anno 2006 per la quale è stata disconosciuta la detrazione in base alle fatture di acquisto a causa dell’irregolarità della contabilità risultata compilata a posteriori.
Il ricorso avverso l’accertamento è stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo che ha ritenuto provata l’irregolarità della contabilità rilevando anche la mancanza della dichiarazione annuale per gli anni 2003, 2004 e 2005.
La CTR ha riformato la sentenza di primo grado evidenziando che la dichiarazione IVA per l’anno 2006 non poteva considerarsi omessa per essere stata presentata il 28.9.2011 -(come sostenuto dall’Agenzia) trattandosi di profilo che non era stato contestato nel processo verbale di constatazione e nell’avviso di accertamento.
Piuttosto, nel primo dei due atti, era stato riportato che per il 2006 la dichiarazione risultava essere stata presentata, mentre nel secondo era stato fatto esplicito riferimento alla “dichiarazione annuale IVA”.
La contabilità non era risultata, inoltre, irregolare poiché l’infedeltà delle scritture contabili era stata contestata con riferimento agli anni dal 2003 al 2005, non anche per il 2006 per il quale i termini di redazione del bilancio scadevano nel primo semestre del 2007.
Poiché dal processo verbale di contestazione risultava che la contabilità per il 2006 era stata redatta nel periodo “gennaio/giugno 2007” la stessa non poteva considerarsi tardiva.
Da ciò la CTR ha fatto discendere la detraibilità dell’IVA e l’infondatezza della pretesa tributaria.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi di censura.
La contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stato dedotto omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il fatto storico non valutato sarebbe costituiti) dalle risultanze dell’accertamento condotto dalla Guardia di Finanza secondo cui la contribuente non ha tenuto una regolare contabilità secondo le prescrizioni delle norme tributarie con conseguente complessiva inaffidabilità della stessa.
Ciò era stato dedotto sia nelle controdeduzioni in primo grado che in sede di appello ma la circostanza non è stata adeguatamente presa in esame dalla CTR con conseguente violazione della regola processuale indicata.
2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di difetto di motivazione per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 4 e art. 61, art. 134 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che dell’art. 111 Cost., comma 6.
In realtà il dato della tardività della dichiarazione per l’anno 2006 costituiva solo una delle ragioni poste a fondamento della indeducibilità dell’IVA avendo messo in rilievo il processo verbale di contestazione anche l’infedeltà della dichiarazione, oltre alla sua tardività.
3. Con il terzo motivo è stata eccepita la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.
La contabilità, nel caso di specie, non è stata tenuta in maniera regolare e secondo le prescrizioni tributarie; ciò ha reso giustificata la mancata detrazione dell’IVA.
L’Ufficio ha operato secondo il meccanismo delle presunzioni semplici alla luce della complessiva inattendibilità della contabilità esibita, tra l’altro, dal liquidatore pro tempore solo dopo un provvedimento giurisdizionale.
4. I motivi di ricorso possono esse esaminati congiuntamente e sono fondati.
Plurimi sono gli elementi che hanno portato l’Ufficio a contestare la contabilità della contribuente e ad operare l’accertamento nei suoi confronti mediante il metodo induttivo.
Pur essendo pacifico che la violazione per la quale è causa riguardi il solo anno 2006, gli elementi valorizzati sono stati la mancanza di dichiarazione per il periodo 2003 – 2005, la tardività della presentazione della dichiarazione reddituale relativa all’anno 2006, la mancata spontanea consegna della contabilità da parte del liquidatore e l’inattendibilità complessiva della stessa contabilità.
In particolare, secondo quanto trascritto in ricorso in ossequio I principio di autosufficienza, non vi è solo un problema di tardività della dichiarazione per l’anno di interesse (unico profilo sul quale si è concentrata la motivazione della sentenza della CTR) ma, sin dal processo verbale di constatazione, è stata contestata l’assenza della documentazione a supporto della dichiarazione (tardiva), l’impossibilità di quantificare alcune voci di bilancio che, quindi, sono state inserite in base a valori presunti e, quindi, non veritieri.
Si tratta di elementi fattuali completamente trascurati nella sentenza che ha compiuto un’analisi parziale degli elementi posti a fondamento della pretesa dell’Ufficio.
Non sono spiegati, al di là della tardività, da quali altri elementi possa desumersi l’attendibilità complessiva della dichiarazione fiscale.
Infatti, sul tema della complessiva inattendibilità della dichiarazione per le descrìtte carenze, la CTR ha omesso di confrontarsi.
Ciò ha determinato anche un evidente vizio motivazionale della sentenza di merito che ha erroneamente considerato quello della tardività della dichiarazione come l’unico elemento sul quale soffermarsi trascurando completamente ogni motivazione sugli altri fattì esposti in precedenza.
Tale carenza di esame ha comportano, inevitabilmente, un deficit motivazionale sull’intero fatto controverso essendosi concentrata, invece, su una sola parte della contestazione.
Inoltre, ha determinato una errata applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 che consente il ricalcolo delle operazioni imponibili attraverso il sistema delle presunzioni.
E’ pacifico, infatti, che, a fronte della contabilità complessivamente inattendibile l’Amministrazione possa procedere al ricalcolo dell’imponibile attraverso il ricorso a presunzioni disconoscendo la detrazione dell’IVA e spettando al contribuente l’onere della prova della effettività delle operazioni indicate nella contabilità irregolare.
5. Da quanto esposto discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021