Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21062 del 22/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19330/2017 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA DI GIOIA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA BECHINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, U.T.G. PREFETTURA DI PISTOIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 100/2017 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata il 31/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 31.1.2017, il Tribunale di Pistoia rigettò l’appello proposto da B.D. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monsummano Terme e dichiarò inammissibile l’appello incidentale del Ministero dell’Interno.

B.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi ed ha depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale dell’8.11.2019.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Con ordinanza interlocutoria dell’8.11.2019, il collegio ha disposto la rinnovazione della notifica all’Avvocatura Generale entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Osserva il Collegio che, non avendo il ricorrente provveduto alla rinotifica del ricorso nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato, come disposto l’ordinanza interlocutoria dell’8.11.2019, ritualmente comunicata al procuratore costituito ed al suo domiciliatario, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c., per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso” (Cass. Civ., Sez. VI, 29.5.2019 n. 147422; Cass. 14/01/2008, n. 625; Cass. 18/01/2013, n. 1226).

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472