LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27266/2019 proposto da:
C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 44, presso lo studio dell’avvocato BARBARA ANTUONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SABRINA SBIROLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO EMPORE;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di , consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca.
CONSIDERATO IN FATTO
C.I. – cittadino del Gambia – ebbe a proporre avanti il Tribunale di Lecce ricorso avverso la decisione della locale Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti previsti.
Il richiedente asilo ebbe a rappresentare d’esser dovuto fuggire dal suo Paese poiché i suoi genitori furono uccisi nel ***** da vicini di casa che rivendicavano terreni coltivati dal padre ed egli rimase nascosto da un amico del padre sino al 2016 quando fu minacciato di morte, sempre in relazione alla questione dei terreni che fu causa dell’uccisione dei suoi genitori.
Il Tribunale salentino ebbe a rigettare la domanda del richiedente asilo in relazione a tutti gli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale ponendo in rilievo come il racconto reso non era credibile; rilevando come la situazione socio-politica del Gambia non era connotata da violenza diffusa e nemmeno ricorrenti le condizioni per riconoscere la protezione umanitaria in difetto di condizione di vulnerabilità e di prova d’effettivo inserimento sociale in Italia.
Il C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale pugliese articolato su undici punti.
Il Ministero degli Interni, benché ritualmente vocato, è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal C. appare privo di pregio giuridico e va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce nullità del decreto poiché non munito della data di deliberazione da parte del Collegio, bensì portante solamente la data di deposito del provvedimento in cancelleria e pubblicazione. La cesura è priva di pregio giuridico posto che, se anche effettivamente il decreto emesso dal Tribunale di Lecce non porta indicata la data della deliberazione da parte del Collegio – rimasta in bianco -, tuttavia porta – come ricordato anche dal ricorrente – la data di sua pubblicazione.
Pertanto trova applicazione nella specie l’insegnamento consolidato di questa Suprema Corte al riguardo – Cass. sez. 2 n. 13505/99, Cass. sez. 3 n. 8942/13 e Cass. sez. 5 n. 21806/17 – che il difetto della data di deliberazione non importa nullità del provvedimento, risultando essenziale solo quella di pubblicazione, che importa la venuta ad esistenza giuridica della decisione adottata dal Giudice.
Con la doglianza sub n. 2 del ricorso il C. rileva la mancata attivazione della cooperazione istruttoria specie con relazione alla situazione del suo Paese d’origine.
Con la doglianza sub n. 3 del ricorso il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poiché il Tribunale non ha utilizzato dati informativi aggiornati circa la situazione socio-politica del Gambia ed ha rigettato la sua domanda di godimento della protezione umanitaria solo sulla scorta della non credibilità del suo narrato.
Con le doglianze sub n. 4 e 5 del ricorso il C. rileva come non siano stati rispettati i precetti normativi D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, in tema di protezione sussidiaria poiché il Tribunale non ha rispettato i parametri legislativi in relazione alla valutazione della sua credibilità e non ha valutato la situazione socio-politica del Gambia in relazione alla sua posizione personale con conseguente vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Con le doglianze rubricate sub n. 6, 7, 8, 9 e 10 del ricorso il C. deduce violazione di più norme in tema di valutazione della sua credibilità e del danno grave per i suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio, che sussiste anche se la minaccia proviene da soggetto privato in caso d’inerzia della preposta Autorità pubblica, poiché la valutazione non fu operata secondo il procedimento stabilito dalle norme a sua disciplina.
Con la censura rubricata sub n. 11 il ricorrente rileva nullità del provvedimento pronunziato dal Tribunale poiché, non avendo egli mai rinunziato alla videoregistrazione dl suo colloquio in sede amministrativa, il Tribunale doveva procedere ad udienza per sentire le parti, mentre non risulta disposta la sua personale audizione in causa.
Con la doglianza esposta al punto – nuovamente indicato siccome – 11 del ricorso il C. lamenta l’applicazione della disciplina portata nella L. n. 132 del 2018, nel valutare la sua domanda afferente il godimento della protezione umanitaria. Le critiche dianzi sunteggiate non solo appaiono di difficile intellegibilità, ma sono inammissibili posto che si limitano ad esposizione dell’astratta struttura degli istituti della protezione sussidiaria ed umanitaria senza in effetti procedere ad un effettivo confronto con la puntuale motivazione esposta dal Tribunale salentino in ordine a dette due domanda avanzata dal C..
Difatti il Collegio pugliese ha puntualmente esaminato il racconto reso dal richiedente asilo a giustificazione del suo espatrio ed, innanzitutto, ha rilevato come questo non lumeggiava una persecuzione tutelabile D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7; quindi il Tribunale ha partitamente illustrate le ragioni in forza delle quali ha ritenuto non credibile detto racconto.
A fronte di detta motivazione il ricorrente si limita ad apodittica contestazione sulla base della sua mera asserzione che la valutazione non è rispettosa dei parametri legislativi in tema, nonché a rilevare la mancata attivazione della collaborazione istruttoria, ovvero il mancato rilievo che anche la persecuzione posta in essere da privati può rilevare, se la Pubblica Autorità non tutela i suoi cittadini, ossia questioni non rilevanti in presenza di non credibilità del narrato – Cass. sez. 1 n. 10286/20.
Circa l’attuale situazione socio-politica del Gambia, poi, il Collegio salentino ha partitamente esaminato le informazioni desunte da aggiornati – 2017 – rapporti redatti da autorevoli Organizzazioni internazionali preposte all’uopo e concluso che non ricorre situazione socio-politica connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.
Anzi il Tribunale ha sottolineato i continui progressi – segnalati da rapporto Amnesty – in tema di rispetto dei diritti umani e di risanamento economico in corso nel Gambia.
A fronte di detta puntuale motivazione il ricorrente si limita ad affermare che non sono state consultati rapporti aggiornati, senza per altro indicare detti aggiornati rapporti non consultati dal Tribunale lumeggianti una diversa situazione sociopolitica – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -.
Con relazione alla domanda afferente la protezione umanitaria il Collegio salentino ha appositamente dato atto che l’esame di detta domanda avveniva sulla scorta della disciplina antecedente alla L. n. 132 del 2018, richiamando all’uopo gli arresti di legittimità utili ad un tanto, tutti afferenti alla disciplina antecedente.
Quindi del tutto scollegata rispetto alla motivazione illustrata nel decreto risulta la critica fondata sull’applicazione retroattiva della nuova normativa in tema di protezione umanitaria.
Inoltre il Collegio salentino ha messo in evidenza come il C. non ebbe ad introdurre in atti elementi lumeggianti un suo radicamento sociale in Italia e come non aveva dedotto condizioni di vulnerabilità – una volta risultato non credibile il suo racconto – sia soggettive che oggettive, stante la migliorata situazione socio-politica del Gambia.
Alcuna specifica contestazione viene mossa a detti accertamenti nel ricorso che anche al riguardo si limita ad apodittica contestazione del decisum.
Quanto, infine, alla dedotta nullità del decreto per omessa evocazione delle parti ad udienza, la stessa non concorre posto che il Tribunale dà appositamente atto che – non essendo stato videoregistrato il colloquio in sede amministrativa – le parti sono state evocate all’udienza del 26.3.2019.
Solo detto incombente risulta, secondo insegnamento di questo Supremo Collegio sanzionato con la nullità, inoltre il Collegio salentino ha puntualmente motivate la ragione – assenza di novità prospettate con l’opposizione – della non necessità di procedere a nuova audizione del C..
Quindi la contestazione mossa sul punto nel ricorso risulta patentemente priva di fondamento poiché l’udienza di comparizione parti fu tenuto e bene il C. poteva comparirvi e rendere le dichiarazioni ritenute opportune per la sua difesa. Al rigetto del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poiché non costituita.
Il ricorrente dovrà versare l’ulteriore contributo unificato, quando dovuto, stante la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021