Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2107 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24587/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;

– ricorrente –

Contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3851/29/15 della Commissione tributaria Regionale di Palermo, depositata il 15/9/2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020 dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

RITENUTO

che:

1. La Commissione tributaria regionale di Palermo, con la sentenza n. 3851/29/15, depositata il 15/9/2015, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di P.V. avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’Agenzia del Territorio di Trapani del reclamo avverso l’entrata in conservazione degli archivi catastali, a seguito di frazionamento nella particella ***** e *****, della originaria part. ***** fg. ***** del Comune di Campobello di Mazara, con demarcazione tra la proprietà del contribuente e quella demaniale.

2. La CTR, dopo aver rigetto la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, nel merito rilevava che la proprietà privata del ricorrente risultava oggetto di giudicato civile.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2. Il contribuente non si è costituito.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3.

Osserva la ricorrente che pur rientrando nella giurisdizione del giudice tributario, D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 2, comma 2, le questioni attinenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione e il classamento dei terreni; nel caso di specie si era provveduto alla delimitazione demaniale marittima disciplinata dall’art. 32 c.n. e, quindi, rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo. Rileva l’Agenzia che l’art. 32 cit. consente all’Amministrazione marittima, in presenza di incertezza sull’ambito del demanio marittimo, di procedere, come avvenuto nella specie, alla delimitazione di quest’ultimo rispetto alla proprietà privata. In sostanza, l’istituto della delimitazione non ha come scopo quello di individuare l’esatta posizione dei confini, bensì quello di ripristinare la linea demaniale, di talchè la relativa questione dovrebbe essere devoluta al giudice amministrativo, costituendo la procedura di delimitazione del demanio marittimo esercizio di discrezionalità tecnica.

La ricorrente aggiunge, poi, di non essere stata parte del giudicato civile richiamato dalla CTR avente ad oggetto il diritto di proprietà del contribuente relativo alla particella oggetto di frazionamento.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dello Statuto della Regione Sicilia, art. 32 e del D.P.R. n. 684 del 1977.

Con tale censura la ricorrente ripropone la questione relativa alla mancata partecipazione al giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia in quanto competente in materia di delimitazione demaniale e, in particolare, come nel caso di specie, di incertezze in merito all’esatto posizionamento della linea demaniale rispetto alla reale situazione dei luoghi.

In sostanza, per effetto delle norme richiamate, la materia del demanio marittimo risulta trasferita dallo Stato alla Regione Sicilia, risultando rispetto a ciò i compiti dell’Agenzia delle entrate limitati a curare l’aspetto catastale con l’aggiornamento tecnico e censuario.

3. Il primo motivo non è fondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, stabilisce che “appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), indica, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, proprio “gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2”.

Con riferimento all’art. 2, comma 2, cit. le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che esso non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie in essa indicate, perchè in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa in discorso intende disciplinare. Ne consegue che la sua previsione va riferita a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti relativi alla intestazione o a variazioni catastali e che si pongano come presupposto per l’assoggettamento a tributi o per la determinazione dell’entità degli stessi, mentre, qualora la contestazione coinvolga in radice la titolarità del diritto dominicale, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. n. 2950 del 2016).

Nel solco della suindicata pronuncia si pone l’ulteriore sentenza con la quale le Sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 19524 del 2018) – intervenute al fine di comporre un contrasto di giurisprudenza avente ad oggetto vertenze similari a quella in esame riguardanti il medesimo comprensorio territoriale – hanno affermato che “appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d’ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all’esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario)”.

3.1 Nel caso di specie la CTR afferma che “la proprietà privata del ricorrente risulta accertata dal giudicato delle sentenze del giudice ordinario richiamate dal Collegio di prime cure e dalla stessa parte appellante”.

3.2 Risulta, dunque, che il giudice tributario è stato chiamato verificare la correttezza o meno della nuova cartografia catastale dei luoghi in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialità dell’area controversa, reso nei confronti dell’Amministrazione della Regione Siciliana.

Nei confronti del locale Ufficio statale del catasto, il contribuente ha contestato le sole risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti relativi e al fine di adeguarli all’esito giudicato civile formatosi in confronto delle autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano.

In ragione dei principi fissati dalle Sezioni unite sopra indicate, la giurisdizione, ritualmente attivata secondo rito impugnatorio, non poteva che spettare al giudice tributario, in forza dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 19, lett. f) cit. tenuto conto della diretta incidenza di tali atti sul rapporto censuario e sulla determinazione dei carichi fiscali conseguenti.

Ai fini dell’esclusione di qualsiasi possibile devoluzione della presente controversia al giudice amministrativo depone, poi, la circostanza dedotta dalla stessa ricorrente, secondo cui l’Agenzia del territorio (oggi delle entrate) ha il solo compito di curare l’aspetto catastale con l’aggiornamento tecnico e censuario. Il che dà luogo ad operazioni scevre da discrezionalità ed è coerente con la natura giammai costitutiva della cartografia catastale, in ordine alla quale il giudice tributario può solo verificare il rispetto da parte dell’Agenzia delle entrate delle regole su intestazione, delimitazione, e/o voltura e verificare l’esistenza di un titolo, anche giudiziale, idoneo alla intestazione e/o voltura e alle relative rettifiche cartografiche 4. Il secondo motivo non è fondato.

Individuato il petitum sostanziale della domanda proposta dal contribuente e il tipo di potere giurisdizionale richiesto al giudice, risulta correttamente non parte necessaria del suindicato processo tributario la Regione Siciliana, che è stata, invece, parte nel precedente giudizio civile. Al contrario dell’Agenzia delle entrate, estranea a quest’ultimo, in quanto non titolare di un proprio interesse dominicale in causa, è stata correttamente evocata nel giudizio dinnanzi alla commissione tributaria il cui oggetto non è l’accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l’aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale giammai può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato.

Resta, dunque, escluso il litisconsorzio tributario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, nei confronti dell’amministrazione della Regione Siciliana competente per il demanio marittimo, rispondendo il contenzioso catastale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 e art. 19, lett. f), unicamente ad una nozione d’interesse fiscale come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all’esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

6. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi il resistente costituito.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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