Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.21081 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2748/2020 proposto da:

E.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO CENTORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1292/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/06/2019 R.G.N. 1020/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 1292/2019 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, proposta da E.P., cittadino della Nigeria;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E.P. sulla base di un tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti; censura la decisione per avere omesso di considerare gli specifici fattori di vulnerabilità dedotti nell’atto introduttivo del giudizio che trascrive e nel quale si fa riferimento alle gravi epidemie e malattie endemiche che affliggono il territorio nigeriano ed alla minore età del ricorrente al momento dell’arrivo in Italia;

3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nella formulazione previgente al D.L. n. 113 del 2008, in comb. disp. con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 2,32 e 36 Cost. e art. 8 CEDU;

4. il ricorso è inammissibile per difetto di procura alle liti; nella intestazione del ricorso per cassazione viene richiamata a fondamento dello ius postulandi dell’Avv. Paolo Centore la procura speciale ad litem “in calce al presente ricorso rilasciata su foglio separato” ma tale procura non risulta allegata né all’originale del ricorso per cassazione né inserita nell’elenco dei documenti con esso depositati;

5. poiché il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 32008/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del procuratore del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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