LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2808/2020 proposto da:
B.M.J., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DIEGO GIUSEPPE PERRICONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 466/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 703/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 466/2019 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la ordinanza di primo grado di rigetto della domanda proposta da B.M.J., cittadino del Pakistan, intesa al riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria;
1.1. dalla sentenza si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine, per il timore delle ritorsioni da parte dei membri del *****, gruppo politico di opposizione, al quale egli aveva aderito dopo le elezioni politiche del 2013; in conseguenza del suo coinvolgimento nelle attività del partito gli era stato chiesto di uccidere due uomini della medesima compagine allo scopo di far ricadere sulla Polizia la responsabilità dell’omicidio e così incrementare il consenso sociale nei confronti del Movimento; egli aveva dapprima accettato di eseguire l’ordine ma, in seguito, consultatosi con il padre, ritenendo per i suoi principi di non poter portare a compimento quanto richiestogli, aveva deciso di espatriare;
1.2. il giudice di appello, con riguardo alle due sole forme di protezione investite con l’atto di gravame e cioè la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e la protezione umanitaria, ha osservato che le dichiarazioni del B., potevano essere recuperate nell’attendibilità del loro nucleo fondamentale anche se ciò non consentiva comunque di riconoscere la protezione richiesta; in particolare ha escluso il ricorrere di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); quanto alla protezione umanitaria la vicenda personale del B. non rimandava ad una complessiva situazione di vulnerabilità positivamente apprezzabile.
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.M.J. sulla base di due motivi e chiesto la sospensiva della sentenza di appello; il Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. preliminarmente si rileva che la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poiché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Cass. 11756/2020);
2. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 14, lett. c) e dell’art. 112 c.p.c., censurando il mancato riconoscimento di una situazione di violenza generalizzata nell’area di provenienza del richiedente;
3. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando il mancato riconoscimento della protezione umanitaria;
4. il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento assorbe la necessità di esame del secondo motivo;
4.1. il giudice di appello ha escluso la esistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel paese di origine del richiedente facendo riferimento a informazioni tratte dal rapporto EASO dell’agosto 2017;
4.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 9230/2020, 13897 /2019, 28990 /2018, 17075/2018). La sentenza impugnata non è conforme a tali indicazioni posto che la fonte EASO dalla quale sono state tratte le informazioni che hanno condotto alla negazione del diritto alla protezione sussidiaria era priva di attualità al momento dell’adozione della decisione (luglio 2019), risalendo a circa due anni prima;
5. l’accoglimento della censura assorbe a tanto consegue l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso, assorbita ogni ulteriore censura.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021