Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21087 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 9801-2019 proposto da:

***** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, al CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSI ALESSANDRO, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FGF INDUSTRY s.p.a; FALLIMENTO della ***** s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 364/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

In data 21.3.18, il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento della ***** s.r.l., su ricorso della Industry s.p.a., fondato sul credito di Euro 6201,97 come risultante da un atto di riconoscimento del debito per Euro 8701,97 e da sei cambiali protestate emesse a favore della ricorrente, ciascuna da Euro 1000,00, in adempimento del debito riconosciuto, detratto un acconto di Euro 2500,00, oltre alle spese di protesto. Il Tribunale ritenne, al riguardo, superata la soglia di fallibilità, ex art. 15 L. Fall., u.c., sulla base delle cambiali e degli assegni protestati.

La ***** s.r.l. propose reclamo avverso la suddetta sentenza, sostenendo che la dichiarazione di fallimento era illegittima in quanto: non avrebbe ricevuto la notifica del ricorso per fallimento, perché effettuata presso l’indirizzo precedente la variazione della sede legale, e neppure della stessa sentenza impugnata; non sarebbe stata superata la soglia di procedibilità, ex art. 15 L. Fall., u.c., atteso che gli assegni protestati sarebbero stati tutti pagati e quietanzati in data anteriore alla sentenza di fallimento.

Con sentenza emessa il 13.2.2019, la Corte d’appello di Bari rigettò il reclamo, osservando che: dalla documentazione prodotta dalla stessa reclamante non si evinceva la prova che, alla data della notifica (20.2.18), la diversa sede legale, come comunicata il 9.1.18, fosse stata effettivamente registrata presso la camera di commercio, risultando, al contrario, dalle visure-protesti prodotte che al 29.1.18 la sede legale della medesima società debitrice fosse ubicata presso l’indirizzo precedente, in Bari, al viale dell’Unità d’Italia; l’ammontare delle cambiali protestate era di Euro 27.527,00, in ordine alle quali la reclamante non aveva allegato alcuna difesa; a tale importo era da aggiungere il credito relativo all’assegno di Euro 3400,00 il cui protesto fu levato il 10.4.17, per il cui pagamento non risultava prova scritta della data anteriore al fallimento, mancando l’autenticazione della quietanza.

La ***** s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi.

Non si sono costituiti il fallimento e il creditore istante.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 L. Fall., comma 3, in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuta legittima la notifica del ricorso per fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, eseguita presso il precedente indirizzo della sede legale, mediante deposito degli atti presso la casa comunale. Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia tenuto conto del fatto che nel procedimento di reclamo era stata prodotta la comunicazione telematica indirizzata il 9.1.18 (anteriormente alla notifica in questione) alla camera di commercio in ordine alla variazione della sede legale, comunicazione poi protocollata dall’ente ricevente, esaminando invece un documento inidoneo a fornire la prova di tale variazione, quale la visura-protesti che, comunque, alla voce “aggiornamento impresa”, indicava il deposito del modello S2 relativo proprio al nuovo indirizzo della sede legale.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 L. Fall., comma 9, circa il mancato superamento della soglia di Euro 30000,00 considerato il complesso dei debiti scaduti e non pagati riferibili alla ***** s.r.l. Al riguardo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, ai fini del calcolo dei debiti scaduti e non pagati, abbia considerato anche l’assegno protestato di Euro 3400,00 ritenendo che non fosse provata la data certa del pagamento di tale titolo sulla base della quietanza rilasciata dalla banca che, invece, costituiva prova apprezzabile ed opponibile alla curatela.

Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza in ordine alla questione oggetto del primo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha affermato che non era stato provato che la comunicazione della ***** s.r.l. del 9.1.2018 fosse stata effettivamente registrata dalla camera di commercio, considerando altresì che dalle visure prodotte dalla stessa società si evinceva che alla data del 29.1.18 l’indirizzo della sede sociale risultava ancora quello utilizzato per la notifica, in *****.

La società ricorrente ha dedotto che dalle visure prodotte si desumeva, invece, alla voce relativa all'”aggiornamento impresa”, in data 9.1.18, il deposito del modello S2 relativo al nuovo indirizzo della sede sociale.

Ora, la Corte d’appello, sulla base delle visure prodotte, ha ritenuto che la parte reclamante non avesse dimostrato che, alla data della notifica del ricorso per fallimento, la comunicazione della diversa sede sociale fosse stata effettivamente registrata alla camera di commercio. Detto ciò, il motivo in esame introduce una questione relativa alla corretta interpretazione del principio dell’opponibilità ai terzi dei dati inseriti nei documenti dell’ufficio del registro e, dunque, della tutela dell’affidamento, nei casi in cui, come nella fattispecie, l’interessato abbia regolarmente comunicato la variazione della sede legale non tempestivamente registrata con le modalità idonee a renderla opponibile ai terzi.

La rilevanza e la particolarità, anche in punto di fatto, della suddetta questione ne rende opportuno il rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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