LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 4259-2019 proposto da:
R.S., in qualità di amministratore unico della VECAR s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA MARIANNA DIONIGI, 29, presso lo studio dell’avvocato CONTE FRANCESCA GRAZIA, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di MESSINA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l’avv. MERLO ARTURO, dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 658/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 02/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
Con citazione del 17.12.11, la Vecar s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Messina il Comune di Messina, esponendo che l’ente convenuto, con nota del 30.3.10, aveva risolto il contratto d’appalto stipulato con l’attrice in data 13.9.05, avente ad oggetto il noleggio e l’installazione di sistemi e strumenti di rilevazione d’infrazione al C.d.S. Al riguardo, la Vecar s.r.l. chiedeva, ai sensi dell’art. 1671 c.c., il pagamento in suo favore della somma di Euro 4.662.131,33 a titolo di corrispettivo dell’appalto, oltre al rimborso delle spese sostenute, pari a Euro 409.041,80, nonché il risarcimento dei danni per la perdita di chance. Si costituì il Comune eccependo la nullità del contratto e spiegando domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento della nullità del contratto per violazione delle norme in tema di contabilità pubblica, con condanna della Vecar s.r.l. alla restituzione di quanto già corrisposto a titolo di corrispettivo dell’appalto.
Il Tribunale rigettò la domanda, osservando che: l’aggiudicazione definitiva della gara era intervenuta il 16.12.04, dalla quale era decorso il termine quinquennale per la durata contrattuale, in conformità dell’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto e del R.D. n. 2240 del 1923, art. 16, comma 4; pertanto, la risoluzione del Comune aveva riguardato un contratto già scaduto, con la conseguenza che l’attrice non avrebbe potuto vantare diritto risarcitorio o indennitario; non sussisteva nessuna nullità contrattuale.
Con sentenza emessa il 2.7.18, la Corte territoriale accolse in parte l’appello principale della Vecar s.r.l., e l’incidentale del Comune di Messina e, per l’effetto, nel dichiarare la nullità della sentenza impugnata, accertò nullità del contratto stipulato tra le parti il 13.9.15, rigettando la domanda dell’attrice, con condanna di quest’ultima alla restituzione della somma di Euro 157.847,10, rilevando che: la sentenza del Tribunale era nulla per violazione dell’art. 101 c.p.c. in quanto la questione della scadenza contrattuale implicava questioni di fatto connesse non dedotte in primo grado (relative alla eventuale volontà dell’Ente pubblico di integrare o modificare il contratto, sicché il giudice avrebbe dovuto esplicitare meglio tale questione rilevata d’ufficio, e non limitarsi a chiedere chiarimenti al riguardo; il termine quinquennale dell’efficacia contrattuale decorreva dalla data del collaudo e non da quella dell’aggiudicazione, come ritenuto dal Tribunale; il motivo d’appello concernente il calcolo dei costi del servizio era fondato, in quanto il costo del noleggio delle apparecchiature era indipendente dalle infrazioni rilevate, e il costo dell’appalto era sganciato dal costo del servizio in violazione dell’art. 201 C.d.S., comma 4, per cui il fatto che la percentuale dell’importo spettante alla società fosse stata stabilita in misura fissa non mutava i termini della questione, mentre la percentuale dell’importo incassato dal Comune, quale corrispettivo del servizio, costituiva criterio non strettamente pertinente al costo del servizio; il contratto era dunque nullo per violazione di norme imperative (artt. 201 e 208, C.d.S.); la domanda d’ingiustificato arricchimento proposta nell’atto d’appello non era stata formulata nella prospettiva della declaratoria di nullità contrattuale ed avrebbe potuto e dovuto essere proposta fin dalla costituzione in primo grado.
La Vecar s.r.l. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con unico motivo.
Non si è costituito il Comune di Messina.
RITENUTO
Che:
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, artt. 1418 e 1346 c.c., in relazione alla dedotta nullità del contratto d’appalto per contrarietà agli artt. 201 e 208 C.d.S. Invero, la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva dichiarato la nullità del contratto in quanto: il corrispettivo spettante all’appaltatrice era stabilito in misura fissa per ciascuna infrazione stradale incassata dal Comune; le infrazioni rilevate dalle apparecchiature potevano essere ritenute valide ad esclusivo giudizio del pubblico ufficiale; le rilevazioni fotografiche non potevano essere soggette a parametri di calcolo variabili, né in percentuale, né proporzionalmente in quanto l’unico dato raccolto dalle apparecchiature era il passaggio col rosso; a sostegno della pronuncia impugnata era stata posta una sentenza penale non pertinente al caso concreto e l’art. 208 C.d.S., comma 4 (sulla destinazione di una determinata quota degli introiti da infrazioni stradali alle attività pubblicistiche indicate), che peraltro rappresenta una norma derogatoria rispetto al principio dell’unità di bilancio, entrata in vigore dopo la stipula del contratto in questione.
Il collegio ritiene che ricorrono i presupposti per rinviare la causa alla pubblica udienza alla luce della complessità e rilevanza della questione dibattuta.
Invero, la Corte d’appello ha affermato che la nullità era da ravvisare nell’impossibilità giuridica dell’oggetto contrattuale, da considerare di fatto aleatorio nella parte in cui esso, sebbene prevedesse la percentuale dell’importo spettante alla Vecar s.r.l. in misura fissa, svincolava il costo dell’appalto dai costi del servizio di noleggio e manutenzione che, a norma dell’art. 201 C.d.s., comma 4, avrebbe dovuto rientrare tra i costi d’accertamento da porre a carico del trasgressore.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021