Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21092 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 9702-2020 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in via DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 106/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 2017, rigettò il ricorso proposto da L.A., cittadino del Marocco, con il quale era stato impugnato il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

L. propose appello che, con sentenza emessa il 9.1.2020, la Corte territoriale ha respinto, osservando che: non ricorrevano i presupposti del riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b), poiché dalle dichiarazioni rese dal ricorrente s’evincevano motivazioni di carattere economico a sostegno dell’ingresso in Italia; era da escludere anche la fattispecie dell’art. 14, sub lett. c), poiché nella regione del Marocco di provenienza del ricorrente non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non era parimenti riconoscibile il permesso umanitario non essendo stata fornita alcuna prova di uno stato di vulnerabilità a nulla rilevando l’attività lavorativa svolta dall’istante come bracciante agricolo.

L.A. ricorre in cassazione con cinque motivi.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, quale la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata in Marocco. Al riguardo, circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia omesso di consultare le fonti aggiornate riguardanti la situazione socio-economica del Marocco.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e dell’art. 10 Cost., circa la fattispecie di cui alla lett. b).

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251, artt. 2, 3,4,5,6 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché difetto di motivazione circa l’assoluta mancanza di istruttoria in merito alle condizioni del paese d’origine del ricorrente.

Il quinto motivo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, e art. 19, comma 6, avendo la Corte territoriale omesso di effettuare la valutazione comparativa tra la condizione attuale del ricorrente con quella vissuta prima della partenza al fine del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per la discussione in udienza pubblica, con specifico riferimento alla questione posta dal secondo motivo.

Secondo un orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (V, per tutte, Cass., n. 21932/2020).

Secondo altro orientamento di questa Corte, ove le fonti utilizzate dal giudice del merito non siano verificabili per difetto di specificazione del contenuto, della data o dell’ente che le ha pubblicate, non si può gravare il ricorrente dell’onere di indicare nel ricorso per cassazione le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, essendogli in tal caso preclusa la possibilità di contrastare efficacemente le fonti poste a base della decisione in relazione al rispetto dei requisiti di precisione ed aggiornamento di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Ne consegue che ove il giudice del merito abbia reso note le fonti consultate, per mezzo dell’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne la inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso di legittimità le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio, così permettendo a questa Corte di valutare la fondatezza della censura (Cass., n. 7105/21; n. 4557/21).

Ora, alla luce dei richiamati diversi orientamenti, che declinano in forme diverse la concreta esplicazione dell’onere di cooperazione istruttoria riguardo all’utilizzazione delle fonti in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonché lo stesso onere di allegazione gravante su colui che invoca la protezione internazionale, la causa va rinviata a nuovo ruolo per la discussione alla pubblica udienza.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo, per la fissazione della udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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