LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9703-2019 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberto Caroncini 4, presso lo studio dell’avvocato Carlo Izzo, rappresentato e difeso da sé stessa;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il provvedimento della Corte d’appello di Potenza, depositata il 19/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– l’avv. G.A., nella qualità di difensore di C.E., ammesso al patrocinio a spese dello Stato sulla base di istanza presentata il 28/4/2017, impugna per cassazione il decreto con cui il Presidente della Corte d’appello di Potenza a respinto l’opposizione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, e non riconosciuto né il compenso per la fase di studio né quella della fase introduttiva;
– la cassazione è chiesta sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 4, lett. A), per non avere liquidato il compenso per la fase di studio della controversia sull’erroneo presupposto che la relativa attività sia stata svolta in epoca precedente la sottoscrizione dell’atto introduttivo che a sua volta è antecedente al deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e cioè il 28/4/2017;
– la censura è infondata perché quando è stata presentata la domanda di patrocinio a spese dello Stato l’atto introduttivo del giudizio, sottoscritto in data 26/4/2017, era già stato redatto da parte del difensore e notificato (il 28/4/2017), sicché appare legittima la ratio decidendi fondata sull’intervenuto esaurimento dell’attività di studio;
– peraltro, si deve rilevare che il ricorrente non indica quali sarebbero state le attività di studio svolte fra il 26 aprile 2017 e il 5 maggio 2017, data di costituzione in giudizio, e, pertanto, va ribadito il rigetto del motivo;
– con il secondo motivo sì deduce la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. B), per il mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva limitatamente alle attività svolte dalla notifica dell’atto di citazione in appello;
– la censura è fondata in relazione a quelle attività – iscrizione a ruolo, pagamento del contributo, esame del provvedimento di fissazione udienza indicate nel D.M. n. 55 del 2014, art. 4 comma 5, lett. B), – che sono contemplate in quella fase e che non appare legittimo escludere sol perché “corollari esecutivi”, sebbene possa ritenersi legittimo che la liquidazione di esse sia contenuta nel minimo;
– in definitiva, il ricorso va accolto nei limiti del secondo motivo e il provvedimento impugnato va cassato in relazione alla censura accolta con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021