LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29453-2016 proposto da:
VELI TOUR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO DE DOMINICIS 42 SC.
A, presso lo studio dell’avvocato ALDO ANTONIO PAZZAGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 9415/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2020 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso;
udito l’Avvocato ALDO ANTONIO PAZZAGLIA, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti difensivi depositati.
FATTI DI CAUSA
La Veli Tour s.r.l., ricorre -con atto fondato su plurimi motivi- per la cassazione della sentenza n. 9415/2016 del Tribunale di Roma pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..
Con tale decisione veniva rigettato l’appello, interposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza n. 14545/2013 del Giudice di Pace di Roma.
Quest’ultimo Giudice aveva respinto l’opposizione proposta dalla stessa odierna società ricorrente avverso il verbale di accertamento, di cui in atti, di infrazione alla normativa sulla circolazione stradale.
In particolare col suddetto verbale veniva sanzionata la circolazione in Roma di un autobus, di proprietà della società oggi ricorrente, su corsia preferenziale.
Tanto in quanto non si riteneva che il detto veicolo era autorizzato all’accesso su tale corsia.
Il ricorso, fondato su cinque ordini di motivi, veniva già assegnato alla udienza camerale del 21 novembre 2019, all’esito della quale – con ordinanza interlocutoria- era disposta la rimessione alla pubblica udienza.
Nell’occasione con la suddetta ordinanza interlocutoria veniva osservato quanto segue:
“la controversia in esame, stante anche l’assenza di specifici precedenti, non appare rivestire quei contenuti di evidenza decisoria che consentono la decisione in sede camerale. Per di più la risoluzione della questione circa effetti ed eventuali limiti -sui conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale urbana-derivanti dalla interpretazione del vigente L. n. 21 del 1992, art. 11, comma 3 (come modificato dalla L. n. 14 del 2009, art. 29, comma 1, quater lett. D), di conversione del D.L. n. 207 del 2008) – pone una questione per cui il ricorso non può essere deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio ricorrendo una particolare rilevanza della questione di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune di Roma. Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con quello che può indicarsi, per evidenti necessarie ragioni di sintesi espositiva, come primo motivo del ricorso vengono, promiscuamente e nei vari punti di cui alle lettere da A) ad E), pp. 6-11, dedotte varie violazioni di legge.
In particolare si prospettano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizi di violazione di legge e falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 21 del 1992, art. 11,artt. 112 e 115 c.p.c., art. 210 c.p.c.; D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200; art. 156 c.p.c. e art. 112 c.p.c..
Il tutto con ulteriori censure relative a pretese omesse pronunce del Tribunale.
La questione rilevante di cui al motivo in esame è quella della interpretazione della L. n. 21 del 1992, art. 11, comma 3.
Secondo parte ricorrente il Giudice di appello avrebbe applicato il testo della detta norma vigente fino al 2008 nonostante l’infrazione risultava avvenuta il 19 marzo 2010. Sempre secondo la prospettazione di cui al ricorso in esame l’art. 11 cit. prevedeva l’utilizzabilità delle corsie riservate ai soli taxi, nel mentre dal 2008 sarebbe intervenuta una modifica dell’art. 11 cit., comma 3, per cui l’utilizzazione delle dette corsie veniva consentito a tutti “i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente” e, quindi, anche a quelli che in ricorso sono definiti come “NCC autobus”.
La questione posta dalla parte ricorrente veniva affrontata dal Giudice di appello e risolta negativamente sul presupposto che “….non poteva valutarsi la legittimità degli atti amministrativi (determina dirigenziale n. 10/2008) presupposti per l’accertamento del diritto fatto valere in giudizio se la parte non li deposita”.
Il motivo in esame, a prescindere dalla riportata parte saliente della motivazione della sentenza impugnata innanzi a questa Corte, non può comunque essere accolto.
Parte ricorrente (pur senza citarne gli estremi) presuppone la vigenza dell’intervenuta modifica dell’art. 11 cit..
Così non è. E valga, infatti, il vero.
A modificazione dell’originario testo della norma testè citata interveniva la L. n. 14 del 2009, art. 29, comma 1 quater lett. d, di conversione in legge del D.L. n. 207 del 2008, con previsione dell’abilitazione all’uso delle corsie preferenziali non solo per “i taxi e gli altri servizi pubblici”, ma per ogni “veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente”. Tuttavia il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, nell’intervenire sul suddetto art. 29, ne disponeva -“nelle more della ridefinizione della disciplina………degli autoservizi non di linea4”- la sospensione dell’efficacia “fino al 30 giugno 2009”.
Di seguito e sempre in attesa della detta “ridefinizione della disciplina” l’efficacia della modifica disposta dall’art. 29 cit. è stata ulteriormente sospesa (dal D.L. n. 5 del 2009) fino al 31 dicembre 2009 e, poi, continuativamente fino al 31 marzo 2010 (D.L. 30 dicembre 2009, n. 194) ed, ancora successivamente.
Per quanto oggi rileva va, dunque, evidenziato che – alla data (19 marzo 2010) della avvenuta infrazione sanzionata per effetto della citata determina dirigenziale non era dunque in vigore l’invocata modifica normativa che consentiva l’uso delle corsie preferenziali a tutti i veicoli con conducente.
Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.
2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 210 c.p.c., nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2.
Il motivo manca del tutto di decisività ed è infondato.
L’inesistenza della vigenza della norma invocata fa venire meno ogni valenza delle richiesta di acquisizione dell’ordinanza sindacale istitutiva della corsia preferenziale al fine di dedurne l’illegittimità.
3. – Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni di legge in materia di utilizzazione dell’apparecchiatura automatica di rilevamento dell’infrazione.
A detta della parte ricorrente l’utilizzazione della detta apparecchiatura sarebbe consentita solo per la verifica degli abusivi accessi alle zone urbane a traffico limitato e non anche per l’utilizzazione delle corsie preferenziali.
Il motivo è infondato e va respinto.
L’utilizzazione delle dette apparecchiature è consentito anche per l’accertamento della abusiva utilizzazione alla corsia preferenziale corrispondente a varco di accesso a ZTL (Cass. n. 25181/2008), così come nella fattispecie verificatosi alla luce di quanto apprezzato dal Giudice del merito con propria valutazione non più riesaminabile in questa sede.
4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 156 c.p.c., per nullità o inesistenza della notifica del verbale di contestazione dell’infrazione stradale.
Il motivo è del tutto infondato e deve essere respinto.
I Giudici del merito hanno potuto evincere “dalla documentazione trasmessa dalla P.A. costituita che il verbale di contestazione è stato tempestivamente notificato a mezzo raccomandata il 14 giugno 2010" e che la notifica si era perfezionata con consegna ” a mani di persona al servizio del destinatario”.
Per di più l’odierna parte ricorrente sostiene solo che il verbale fu notificato presso “altra sede”, ma non risulta aver prima detto o dimostrato di non aver ricevuto la notifica.
5.- Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta un omesso esame di motivi di impugnazione e di appello.
Premesso che, in questa sede, potrebbero rilevare i soli motivi di appello omessi e non esaminati dal Giudice di appello con la sentenza oggi oggetto di impugnazione, deve osservarsi quanto segue.
Il motivo non può essere accolto in quanto relativo a censure su aspetti e profili della controversia non rilevanti e oggetto di implicito rigetto da parte del giudice di appello.
6. – Inammissibili devono ritenersi gli ulteriori motivi (definiti numericamente, “N. 5” e “N. 6” a pag. 12 del ricorso) in quanto relativi ad aspetti e questioni nuove, che non risultano aver costituito oggetto di cui si è discusso nei precedenti gradi di giudizio.
7. – Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato nel suo complesso.
8. – nulla va statuto per le spese di lite non avendo la parte intimata svolto difese.
9. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021