LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8890-2016 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCCORSO STRADALE GIGINO S.A.S. DI DELFINO M. & C., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 77/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere PICARONI ELISA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2004 la s.n.c. Soccorso Stradale Gigino convenne in giudizio l’UTG di Savona, il Ministero dell’interno ed il Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere il pagamento delle spese di custodia di veicoli sequestrati ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, artt. 11 e 12.
Si costituì soltanto il Ministero dell’interno ed eccepì la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione del credito azionato, contestando infine nel merito l’infondatezza della pretesa.
1.1. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 1120 del 2009, accolse la domanda e per l’effetto condannò in solido il Ministero dell’interno ed il MEF al pagamento della somma di Euro 282.132,12, oltre interessi e rivalutazione.
2. La Corte d’appello, adita da entrambi i Ministeri, con sentenza non definitiva (pubblicata il 19 novembre 2014), ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del MEF e condannato il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di custodia nella misura accertanda nel prosieguo dell’istruttoria, e quindi, con la sentenza definitiva, pubblicata il 25 gennaio 2016, ha quantificato in Euro 255.967,23 oltre accessori il corrispettivo della custodia dei veicoli per il periodo antecedente alla confisca.
3. Il Ministero dell’interno ricorre per la cassazione di entrambe le sentenze, sulla base di un motivo. Non ha svolto difese in questa sede l’intimata società Soccorso Stradale Gigino.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero dell’interno denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 571 del 1982, artt. 11 e 12, nonchè della L. n. 689 del 1981, artt. 15,17,18, D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 194, 208 e 213 e contesta la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha gravato il medesimo Ministero degli oneri di custodia relativi a veicoli posti sotto sequestro per violazioni del codice della strada rilevate dalla Polizia municipale e dai Carabinieri.
Il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite 14/01/2009, n. 564, e le conformi successive pronunce delle Sezioni semplici, secondo cui la legittimazione passiva spetta, per il periodo antecedente alla confisca, all’Amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro amministrativo del veicolo, e quindi al Comune di riferimento nel caso di sequestro disposto dalla Polizia municipale, ed al Ministero della difesa in caso di sequestro disposto da ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
2. Il motivo è fondato.
2.1. La Corte territoriale ha respinto il motivo di appello con il quale il Ministero dell’interno aveva reiterato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, richiamando, in senso contrario, D.P.R. n. 571 del 1982, art. 12, comma 3, che individua nel prefetto l’autorità competente alla liquidazione delle somme dovute al custode, indipendentemente dall’organo accertatore, sicchè nella fattispecie doveva ritenersi che legittimato passivo fosse il Ministero dell’interno, in forza del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, non ricorrendo un’ipotesi di specifica competenza dell’organo periferico.
Si tratta di interpretazione erronea.
In disparte il rilievo che la previsione secondo cui la liquidazione delle somme dovute al custode è affidata al prefetto va intesa nel senso che tale organo provvede alla determinazione dei relativi oneri, la Corte d’appello non ha fatto applicazione del principio di diritto enucleato da questa Corte a partire da Sezioni Unite n. 564 del 2009.
Secondo la citata pronuncia, alla quale si sono conformate le successive (ex plurimis, Cass. 13/08/2018, n. 15515; Cass. 08/05/2015, n. 9394; Cass. 26/03/2015, n. 6067), le amministrazioni tenute alla “anticipazione” del pagamento delle spese di custodia – salvo recupero dal trasgressore e dall’eventuale obbligato in solido – sono tutte quelle menzionate dal D.P.R. n. 571 del 1982 (art. 1), e per le violazioni del codice della strada, quelle indicate dall’art. 12 C.d.S., commi 1, 2 e 3 (Polizia stradale, Polizia Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, etc.), a seconda dell’appartenenza del pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro.
Più specificamente, si è chiarito che se al sequestro hanno proceduto i Carabinieri, tenuto all’anticipazione è il Ministero della difesa dal quale i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente, e non dal Ministero dell’interno, il cui rapporto con l’Arma dei Carabinieri si riferisce al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e dei progetti riguardanti l’efficienza numerica dell’Arma, senza ricadute sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai pubblici ufficiali ad essa appartenenti (così espressamente Cass. 12/07/2007, n. 15602, e quindi la già richiamata Cass. Sez. U n. 564 del 2009 cit.).
3. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado, affinchè disponga la regolarizzazione del contraddittorio facendo notificare la citazione al Ministero della difesa, che è il solo legittimato passivo.
Il rinvio restitutorio si impone in ragione della previsione contenuta nella L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, (recante: Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato), secondo cui: “L’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte”.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (a partire da Cass. Sez. U 14/02/2006, n. 3117; v. in seguito anche Cass. Sez. U 29/05/2012, n. 8516), la norma deve essere interpretata nel senso che l’errore di identificazione dell’amministrazione statale non comporta l’invalidità del rapporto processuale instaurato, ma la mera irregolarità non rilevabile d’ufficio, che rimane sanata ove non tempestivamente eccepita dall’Avvocatura dello Stato – con l’indicazione anche del soggetto legittimato – ovvero con la “rimessione in termini” che il giudice deve disporre ai fini della rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti dell’articolazione statale dotata di legittimazione a contraddire.
3.1. Nella fattispecie in esame, risulta che l’Avvocatura dello Stato ha eccepito tempestivamente la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’interno, riproponendo l’eccezione con l’appello, ed infine deducendola nel ricorso per cassazione. Pertanto l’irregolarità del rapporto processuale può e deve essere rilevata in questa sede di legittimità, con conseguente rimessione della causa al giudice di merito competente a disporre la rinnovazione dell’atto con il quale si costituisce il rapporto processuale, indirizzandolo al vero legittimato passivo, cioè al Ministero della difesa.
4. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di primo grado, il quale provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Savona, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021