Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21151 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29049-2019 proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Belsito con studio in Salerno via Nizza n. 134;

– ricorrente –

contro

L.E., PA.EM., F.G., B.L., B.C., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1201/2018 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 27/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Casadonte Annamaria.

RILEVATO

che:

– P.G. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno emessa in sede di rinvio dopo che la Corte di cassazione aveva accolto il precedente ricorso sull’omessa pronuncia in ordine alla domanda di ripetizione dell’indebito avente ad oggetto la condanna degli appellati alla restituzione della somma di Lire 42.321.304 pari ad Euro 21.857,13 non dovuta per i lavori di costruzione a questi ultimi appaltati;

– la corte d’appello ha respinto nel merito la domanda di ripetizione statuendo che, alla stregua delle risultanze testimoniai e documentali non era stata fornita la prova del pagamento della somma richiesta in restituzione, osservando come l’accoglimento del ricorso in cassazione non esonerasse l’attore dalla prova del credito;

-la cassazione della sentenza impugnata è chiesta dal sig. P. con ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da memoria;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati L.E., Pa.Em., F.G., B.L., B.C., B.A..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per avere il giudice del rinvio ritenuto non provata, alla stregua del principio di non contestazione, la circostanza dell’avvenuto pagamento dell’importo di Lire 186.000.000;

– la censura è infondata;

– va premesso che si applica Ratione Temporis il disposto dell’art. 115 c.p.c. vigente prima della modifica introdotta con la L. n. 69 del 2009;

– inoltre si è chiarito che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una “non contestazione”, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (cfr. Cass. 27490/2019);

– ciò posto deve rilevarsi che la Cassazione nella sentenza n. 19099/2011 con cui ha accolto la censura per omessa pronuncia e disposto il rinvio, non ha formulato alcun accertamento rispetto all’importo asseritamente versato dal P., con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non era affatto pacifica la circostanza dell’avvenuto versamento di 186 milioni di lire;

– neppure il ricorrente ha indicato da quali atti processuali possa desumersi che la difesa della parte convenuta fosse improntata alla “non contestazione” – come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 12840/2017) – tanto più che nel processo come scandito dal codice di rito nel 1988, (anno della citazione in giudizio), la contestazione era ammessa fino alla fine del procedimento;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la sentenza impugnata errato il calcolo di quanto sarebbe stato pagato sulla scorta della prova documentale fornita dal ricorrente;

– la censura è inammissibile sotto entrambi i profili perché, sebbene formulata come violazione di legge ed omesso esame, in realtà riguarda la motivate valutazione delle prove svolta dal giudice del rinvio sollecitandone un riesame in vista di una diversa conclusione di merito;

– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi comporta il rigetto del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile-2, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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