Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.21159 del 23/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in Roma, p.zza SS.Apostoli n. 66 presso lo studio dell’Avv. Maurizio Leo e rappresentata e difesa per procura a margine dei controricorsi dall’Avv. Alessandro Tardiola.

– controricorrente –

e nei confronti di:

EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A.millevio73/81 presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Fiertler che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza n. 4175/19/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 29 luglio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella udienza del 9.6.2021 dal Consigliere Roberta Crucitti;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto che ha chiesto l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.

FATTI DI CAUSA

P.M. impugnò l’iscrizione ipotecaria effettuata su un immobile di sua proprietà, deducendo di averne avuto notizia solo a seguito di una ispezione ipotecaria presso l’Agenzia del territorio. La decisione di primo grado, con la quale la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, venne appellata da Equitalia Nord s.p.a, rimasta contumace in primo grado, e, incidentalmente dall’Agenzia delle Entrate, censurando la decisione del primo Giudice di annullamento di tutte le cartelle, poste a base dell’iscrizione ipotecaria, che, invece, avevano formato oggetto di sgravio parziale.

La Commissione Tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi per brevità C.T.R.) confermava la decisione di primo grado.

Ribadiva, in primo luogo, la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento, siccome eseguita direttamente dall’Agente della riscossione e senza compilazione della relata. Affermava che l’Agente, trascorso un anno, dalla notificazione delle cartelle avrebbe dovuto notificare intimazione ad adempiere D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2. Infine, statuiva che l’avvenuta iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere comunicata alla debitrice. Condannava, tenuto conto anche del disposto dell’art. 96 c.p.c., l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Nord s.p.a., in solido, alle spese liquidate equitativamente in complessivi Euro 10.000 oltre accessori di legge, valutando negativamente il contegno dell’Ufficio che aveva provveduto allo sgravio con enorme e ingiustificabile ritardo.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su cinque motivi.

Equitalia Nord s.p.a. ha depositato controricorso con ricorso incidentale, su cinque motivi.

P.M. resiste con controricorsi.

Fissata l’udienza pubblica, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto de Augustinis ha depositato requisitoria con la quale conclude per l’accoglimento per quanto di ragione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 L’Agenzia delle entrate, premesso in fatto che le cartelle di pagamento, poste a base dell’iscrizione ipotecaria, erano state emesse a titolo provvisorio in virtù di tre avvisi di accertamento relativi a IRPEF degli anni dal 2003 al 2005 e che le stesse – a seguito di sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, passata in cosa giudicata, che aveva parzialmente rideterminato gli imponibili per quelle annualità – erano state parzialmente sgravate, deduce i seguenti motivi di ricorso:

1.1 violazione e falsa applicazione, ad opera della C.T.R., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 laddove aveva dichiarato la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento perché eseguite direttamente dall’Agente della riscossione;

1.2 con il secondo, rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77 si evidenzia l’errore commesso dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto applicabile all’iscrizione ipotecaria in esame il disposto dell’invocato art. 50;

1.3 con il terzo mezzo deduce essere la sentenza impugnata viziata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e della L. n. 212 del 2000, art. 6 in quanto l’ordinamento non prevede alcun obbligo di comunicazione dell’iscrizione ipotecaria;

1.4. con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni normative di cui al terzo motivo, censurando la sentenza impugnata laddove si afferma che l’iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere comunicata dall’Agente della riscossione alla debitrice mentre, nel caso in specie, tale comunicazione era avvenuta, come confermato dalla stessa contribuente, fatto questo il cui esame era stato omesso, come denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con il quinto motivo.

2 Con controricorso incidentale Equitalia Nord S.p.a. ha dedotto:

2.1. con il primo motivo il vizio di ultrapetizione e la violazione del giudicato interno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 laddove la C.T.R. aveva dichiarato la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento, malgrado l’Agente della riscossione avesse prodotto, in grado di appello, la documentazione attestante l’avvenuta notificazione e malgrado la contribuente non le avesse impugnate nel termine di legge eccependo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26;

2.2. con il secondo, articolato in subordine, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 laddove la C.T.R. aveva ritenuto nulla la notificazione delle cartelle, perché eseguita direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo lettera raccomandata;

2.3. con il terzo, quarto e quinto motivo, le stesse violazioni e/o false applicazioni di legge nonché l’omesso esame di un fatto decisivo come già dedotto, e sopra illustrato, con il ricorso principale (secondo, terzo, quarto e quinto motivo) dall’Agenzia delle entrate.

3.Con il controricorso la contribuente, premesso di avere integralmente pagato, anteriormente alla notificazione del ricorso per cassazione, gli importi portati dalle due cartelle di pagamento e che, a seguito di tale pagamento, l’iscrizione ipotecaria è stata integralmente cancellata, chiede che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate venga dichiarato inammissibile stante l’evidente carenza di interesse. Per il resto, eccepisce, tra l’altro, l’inammissibilità dei motivi di ricorso in quanto prospettanti questioni nuove mai introdotte prima dall’Agenzia delle Entrate che, nei precedenti gradi di merito, aveva solo eccepito di non essere legittimata passiva.

4.Eguale inammissibilità del ricorso incidentale, per carenza di interesse, viene eccepita dalla contribuente nel controricorso al ricorso incidentale proposto da Equitalia Nord S.p.a..

La contribuente, a fondamento dell’assunto, ha prodotto in atti quietanze, in data 22 luglio 2014 e 16 settembre 2014, rilasciate da Equitalia di pagamento integrale delle due cartelle, poste alla base dell’iscrizione ipotecaria.

5. I pagamenti risultano effettuati, dopo la pubblicazione della sentenza oggi impugnata e in data anteriore alla notificazione del ricorso da parte dell’Agenzia delle entrate e del ricorso incidentale di Equitalia, entrambe avvenute nell’anno 2015.

6.Ciò posto e rimasto incontestato in atti, i ricorsi, principale e incidentale, vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse all’impugnazione.

6.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l’interesse all’impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. Invero, il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per altro verso, che l’interesse all’impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all’interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato. (cfr., tra le altre di recente, Cass. n. 28307 del 11/12/2020; n. 3991 del 18/02/2020).

6.2. Alla luce di detti principi, atteso l’integrale pagamento delle cartelle di pagamento (annullate dalla C.T.R.) e la dedotta cancellazione dell’ipoteca in virtù delle stesse iscritte, appare evidente la carenza di interesse in capo alle ricorrenti, laddove le stesse, con le impugnazioni promosse, nessun altro risultato utile possono conseguire.

7.Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale della ricorrente principale e di quella incidentale.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale e il ricorso incidentale inammissibili.

Condanna le ricorrenti, principale e incidentale, in solido alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.800,00, oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario dellespese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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