Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21161 del 23/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20009/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Stefanori e Guglielmo Castaldo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Giuseppe Ferrari, 2;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 27/02/12, depositata il 1 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 1 febbraio 2012, che, in accoglimento dell’appello della S. s.r.l., ha annullato le cartelle di pagamento notificate a quest’ultima quale obbligata in solido per i debiti erariali relativi ad un ramo di azienda acquistato;

– il giudice di appello ha escluso che l’acquirente di un ramo di azienda risponda dei debiti erariali inerenti tale complesso;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso la S. s.r.l., la quale spiega ricorso incidentale;

– non svolge alcuna difesa la Equitalia Centro s.p.a., né, in relazione al ricorso incidentale della contribuente, l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità solidale del cessionario di un ramo di azienda per il pagamento dei debiti erariali inerenti tale ramo di azienda;

– il motivo è fondato;

– il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone che il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore;

– dalla limitazione espressa della responsabilità al valore del ramo di azienda ceduto si evince, inequivocabilmente, che la responsabilità del cessionario opera, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti indicati nella norma, anche al caso di cessione di un ramo aziendale (cfr., in proposito, Cass. 4 novembre 2009, n. 23380);

– una siffatta interpretazione del dato normativo si presenta coerente con la ratio dell’istituto, consistente nella estensione al cessionario della responsabilità per i debiti inerenti un insieme di beni e rapporti giuridici che, pur non costituendo un autonomo complesso aziendale, sono funzionalmente idonei, già al momento dello scorporo dal complesso aziendale di cui fanno parte, a provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e, quindi, a svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente (cfr., sull’individuazione dei tratti distintivi del ramo di azienda, sia pure con riferimento agli effetti sul diverso piano del diritto del lavoro, Cass. 8 novembre 2018, n. 28593; Cass. 31 luglio 2017, n. 19034);

– con il primo motivo del ricorso incidentale la società contribuente deduce l’omessa o insufficiente motivazione sui motivi di appello aventi ad oggetto le eccezioni aventi ad oggetto: la decadenza dalla potestà impositiva, per omessa notifica degli atti presupposti; l’omessa motivazione dell’atto impositivo; l’omessa indicazione del responsabile del procedimento; l’omessa preventiva escussione del debitore principale; il superamento del limite quantitativo della responsabilità del cessionario previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14;

– il motivo è fondato;

– la Commissione regionale ha disatteso tali motivi di appello, vertenti su questioni preliminari, ritenendo che fossero “infondate come lucidamente esposto dall’Ufficio nelle proprie difese sia in ordine alla regolarità e tempestività delle notifiche che in ordine alla tempestività dell’accertamento alla luce delle proroghe legislative intervenute”;

– una siffatta argomentazione si presenta inadeguata, in quanto non consente di individuare l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e, comunque, insufficiente, risultando inidonea a fornire una giustificazione dell’infondatezza delle tesi della contribuente, puntualmente argomentate e illustrate con l’indicazione degli elementi di fatti pertinenti;

– all’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale segue l’assorbimento del secondo con cui la società si duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 9-bis e 14, per aver la Commissione regionale escluso che l’Agenzia fosse decaduta dalla potestà impositiva;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il restante motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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