LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15644-2020 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla:
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA, con ordinanza n. 533/2020 depositata il 09/06/2020 nella causa tra:
COMUNE DI CURTI;
– ricorrente non costituito in questa fase –
contro
CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO;
– resistente non costituito in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
RILEVATO
che:
– il Comune di Curti si è rivolto alla Commissione tributaria provinciale di Caserta per ottenere l’annullamento dell’avviso di pagamento del contributo per lo scarico delle acque meteoriche in canali consortili emesso dal Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno;
– tanto ha fatto perché il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, al quale il Comune si era preventivamente rivolto, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, affermando la natura tributaria dei contributi di scarico di acque nei canali consortili da parte degli enti locali, assimilandoli agli ordinari contributi di bonifica ai consorziati;
– la Commissione tributaria ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo a sua volta che la giurisdizione spetti al giudice ordinario;
– ad avviso della Commissione i canoni in questione vanno distinti dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei fondi compresi nell’ambito consortile, perché la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione in esito a una procedura negoziale tra consorzio ed ente;
– il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
CONSIDERATO
che:
1. -si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione in ordine alla controversia promossa dal Comune di Curti, non avente alcuna proprietà nel perimetro consortile, per l’annullamento dell’avviso di pagamento indicato in narrativa;
2. – sul punto, queste sezioni unite (si veda, da ultimo, Cass., sez. un., 5 dicembre 2019, nn. 31760 e 31761) hanno già stabilito che, in tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l’utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i Comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un’obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo pro quota dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all’esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l’utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario;
3.- in particolare, si è specificato, con riguardo alla L.R. Campania n. 4 del 2003, sia nel testo originario, sia in quello novellato dalla L.R. n. 6 del 2016, che viene in rilievo per i contributi relativi agli anni successivi, che il contributo consortile dovuto dai gestori del servizio idrico integrato, definito canone, è prestazione patrimoniale di natura non tributaria, determinata in base a convenzioni;
4.- anche in base al nuovo testo dell’art. 13, comma 4, quale risultante dalle modifiche apportate ad opera della L.R. n. 6 del 2016 – secondo cui “(i) soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.R. 21 maggio 1997, n. 14 o sino a che questi non siano stati individuati, i Comuni e gli altri enti competenti, che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della L. n. 36 del 1994, art. 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione. Nell’ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del Consorzio le convenzioni, i Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui All’art. 12, comma 4”- il riferimento alle modalità di riscossione del canone, in caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni attiene al quomodo e non all’an o al quantum del canone;
5.- d’altronde, hanno proseguito le sezioni unite, il fatto che la convenzione non sia mai stata stipulata appare irrilevante, in quanto questione riguardante il merito, così come sempre attinente al merito è anche il problema della individuazione dei criteri suppletivi da seguire per la quantificazione del contributo;
6. -anche in base al quadro delineato dalla normativa di dettaglio della Regione Campania, dunque, il canone per l’utilizzo dei canoni e delle opere consortili quali recapiti di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i Comuni, che non possono qualificarsi appartenenti necessari ai Consorzi di bonifica per non essere proprietari di terreni compresi nel loro ambito territoriale, ha natura esclusivamente negoziale, sicché le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
7. Va dunque cassata la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, senza pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a sezioni unite, cassa la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021