Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.21171 del 23/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1151-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO n. 134, presso lo studio dell’avvocato GIANNI CECCARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato CORRADO BONADUCE;

– ricorrente principale –

contro

BAYER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1066/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2017 R.G.N. 956/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 1066 depositata il 28.6.2017 la Corte d’appello di Milano, confermando la pronuncia del locale Tribunale, ha respinto la domanda di M.S. proposta nei confronti della Bayer s.p.a. per l’annullamento, per dolo, della conciliazione sottoscritta in sede sindacale il 15.3.2007 con la quale era stato risolto consensualmente il rapporto di lavoro (intercorrente con la Schering s.p.a. poi incorporata per fusione nella Bayer s.p.a.) ed erogato un consistente incentivo all’esodo, nonché acquisito il consenso del lavoratore all’assunzione presso aziende terze, sollecitate da Schering, del medesimo settore.

2. La Corte territoriale rilevava che la comunicazione di avvio del procedimento di mobilità (giustificato dal calo di fatturato) del 19.1.2007 conteneva altresì l’informazione dell’acquisto dell’intero capitale sociale da parte della Bayer s.p.a. e, conseguentemente, all’atto della stipula di verbale di conciliazione, era di dominio pubblico il progetto di fusione tra Schering e Bayer, scelta in ogni caso del tutto legittima, in quanto inclusa nell’insindacabile potere imprenditoriale, e ininfluente ai fini della validità del licenziamento collettivo (essendo stato accertato sia il sensibile decremento di fatturato sia la riorganizzazione aziendale); aggiungeva che, anche se fosse stata viziata la volontà del lavoratore in sede di conciliazione, lo stesso aveva dato esecuzione alle clausole ivi previste, con ciò convalidandone il contenuto (essendosi risolto ad impugnare il verbale di conciliazione solamente il 25.1.2013); infine, la Schering aveva adempiuto a tutte le obbligazioni assunte in sede conciliativa, in particolare “promuovendo” l’assunzione del dipendente presso aziende terze (circostanza effettivamente avvenuta, in specie presso la Marvercspharma) e il patto di stabilità triennale presso questa società era stato rispettato, posto che anche i periodi in cui il lavoratore era stato posto in cassa integrazione guadagni dovevano ritenersi ipotesi di sospensione, giammai di estinzione, del rapporto di lavoro.

3. Avverso tale sentenza il sig. M. ha domandato la cassazione della sentenza per quattro motivi; la società ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, artt. 1418,1439,1444 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di cogliere i profili di nullità del verbale di conciliazione nonostante si trattasse di negozio stipulato in frode alla legge, in considerazione dei raggiri subiti dai lavoratori indotti a credere di essere licenziati dalla Schering a causa del calo del fatturato, prospettazione non veritiera come chiaramente emerso dal verbale del Consiglio di amministrazione della Schering del 17.1.2007 ove risultava l’intento effettivo della Bayer di ridurre i costi di produzione incidendo, solo ed esclusivamente sul fattore forza-lavoro; inoltre, ulteriore raggiro subito dai lavoratori erano rappresentate dalle rassicurazioni sulla stabilità della nuova, società; la Marvecs Pharma, che, con distinto atto, procedeva ad una nuova assunzione. Tutte circostanze che complessivamente considerate, rappresentavano pienamente quei raggiri necessari per la sussistenza del dolo, essendo evidente che egli, quale persona di ordinaria diligenza, non si sarebbe mai determinato a stipulare una conciliazione che prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro se la Schering non lo avesse raggirato, celando il vero motivo della procedura di mobilità.

2. con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 111 Cost. nonché omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, escluso di acquisire gli atti del processo penale concernenti gli amministratori della Marvecspharma, ove peraltro vi erano circostanze che riguardavano la posizione della Bayer e, in particolare, il versamento in favore della Marvecspharma di ingenti somme con causale “incasso fatture varie” che non Può che ricondursi ad una forma di corrispettivo per la cessione dei lavoratori.

3. con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 111 Cost.artt. 112 e 115 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, ritenuto di escludere (al pari del Tribunale) la prova testimoniale articolata dal lavoratore i cui capitoli di prova (interamente riprodotti) avrebbero dimostrato la nullità del verbale di conciliazione, non fosse altro per la mancata assistenza del sindacato all’atto della sottoscrizione del verbale.

4. preliminarmente, il ricorso – che ripropone le medesime censure oggetto di appello avanti alla Corte territoriale (motivi nn. 2 e 3 individuati dalla sentenza impugnata) – è prospettato con modalità non conformi al principio di specificità dei, motivi idi ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del verbale del consiglio di amministrazione Schering, del 17.1.2007, del comunicato alle organizzazioni sindacali del 19.1.2007, della lettera di avvio del procedimento per licenziamento collettivo, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass. n. 3224 del 2014; Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011);

5. il ricorso presenta ulteriori profili di inammissibilità in quanto, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nella rubrica dei motivi di ricorso, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per diversa interpretazione dei fatti già esaminati dalla Corte del merito che li ha ritenuti irrilevanti ai fini della prova del dolo, con valutazione non sindacabile nella presente sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

6. al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. nn. 37, 313, 9043 e 21486 del 2011; Cass. n. 20731 del 2007; Cass. n. 18214 del 2006);

7. inoltre, la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134): l’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, ché va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”, controllo che in questa sede risulta altresì precluso dalla pronuncia c.d. doppia conforme;

8. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori avendo, la Corte territoriale, rilevato che le circostanze dedotte dal lavoratore (ossia il contrasto tra il verbale del consiglio di amministrazione Schering del 17.1.2007 con la comunicazione alle organizzazioni sindacali e l’avvio della procedura di mobilità collettiva) erano inidonee ad assumere valenza determinativa della volontà contrattuale del M., assumendo decisivo rilievo, in senso contrario, altri elementi di fatto quali l’effettiva sussistenza di una situazione di calo di fatturato della Schering e la conoscenza, da parte delle organizzazioni sindacali, sin dal 2006 del progetto di fusione, reso noto ai lavoratori;

9. la Corte territoriale si è correttamente conformata all’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde, stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (Cass. n. 1585 del 2017; Cass. n. 11009 del 2018) procedendo ad una valutazione complessiva dei fatti, insindacabile nella presente sede di legittimità;

10. va, altresì, evidenziato che questa Corte, esaminando la medesima vicenda con riguardo ad altro lavoratore, è pervenuta alle stesse conclusioni (Cass. n. 21596 del 2020);

11. alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale; le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;

12. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna il ricorrente principale al pagamento delle’ spese processuali, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ii ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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