Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2122 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28347-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO GUARALDI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1418/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO.

RILEVATO IN FATTO

che:

Il sig. C.R. ha impugnato, con ricorso articolato in un motivo, il Decreto n. 1418 del 2018 della Corte di Appello di Salerno.

Il ricorso è resistito con controricorso dall’intimato Ministero della Giustizia, che ha proposto ricorso incidentale.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il decreto impugnato, in rigetto dell’opposizione la L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, proposto avverso il decreto del magistrato designato, rigettava la domanda di equa riparazione formulata dall’odierno ricorrente in relazione alla non ragionevole durata del giudizio iniziato con sentenza di fallimento n. 17/1994 emessa dal Tribunale di Salerno e definito con decreto dallo stesso Tribunale di Salerno il 19 gennaio 2017, condannando l’opponente alla refusione in favore del Ministero delle spese di opposizione liquidate in complessivi Euro 915,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo del ricorso si censura il vizio di violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 2 bis, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost., art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è, nella sostanza, inteso a censurare l’errata applicazione delle norme epigrafate in relazione all’applicazione, svolta dai giudici del merito, dei “correttivi in diminuzione al risarcimento del danno”.

Le doglianze prospettate dal ricorrente sono infondate.

I Giudici del merito hanno deciso facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie.

Nella concreta ipotesi vi è stata applicazione della sola diminuzione del correttivo in diminuzione al risarcimento con la riduzione del 20%, come prevista dalla legge vigente ed applicabile.

Non vi è stata peraltro applicazione dell’ulteriore diminuzione (del 40%) risultante maggiormente sfavorevole al ricorrente.

Più specificamente va rilevato che non vi è stata alcuna violazione di legge e di pretesa irretroattività nella fattispecie giacchè le modifiche di cui alla cd. legge di stabilità 2016 ed all’applicato art. 2-bis cit. erano entrate in vigore dal 1/1/2016 (ex art. unico, comma 777 L. n. 208 del 2015) e, quindi, in epoca antecedente alla proposizione del ricorso per equa riparazione in sede monocratica (del 21/7/2017).

Neppure può poi profilarsi una possibile incostituzionalità delle citate norme del 2015 giusta l’ampia discrezionalità accordata (v.; Cass. n. 30/2014) ga3Ttatzi a ciascun Stato aderente nella scelta e nella conformazione del tipo di rimedio interno inteso a dare attuazione, in coerenza con il proprio ordinamento giuridico interno, al principio della indennizzabilità del danno da violazione dell’art. 6 CEDU e della ragionevole durata del processo.

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

3. – Il ricorso principale deve, dunque, essere rigettato.

4. – Con il ricorso incidentale si lamenta la pretesa violazione e ò falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La doglianza è proposta con specifico riguardo all’allegato fatto che “non risulta che all’atto del deposito della richiesta indennitaria (del 21/7/2017) si sarebbero concretati i presupposti legali…” ovvero “…l’acquisita definitività della decisione conclusiva del procedimenti presupposto”.

La doglianza svolta dall’Avvocatura erariale non può ritenersi ammissibile per una duplice ragione.

Parte ricorrente incidentale non dice dove e quando ha, in precedenza, svolto la censura oggi proposta.

Inoltre la medesima parte non ottempera al riguardo al pur previsto ed incombente onere di allegazione (circa l’addotta non definitività) in base al noto principio di autosufficienza. Il motivo è quindi inammissibile.

5. – Il ricorso incidentale deve, dunque, essere rigettato.

6. – Attesa la reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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