Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.2125 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6082-2016 proposto da:

D.N.V., rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE DEL SOLE, FRANCESCO ZOMPI’, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 526/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2020 dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. A.T. citò in giudizio gli eredi di D.N.A., impersonalmente presso l’ultimo domicilio del “de cuius”, chiedendo che i convenuti fossero condannati al pagamento della somma di Euro 14.207,68, per rifondere la perdita patita, e all’ulteriore somma di Euro 10.000, a titolo del risarcimento del danno, avendo acquistato dal defunto uno stacco di terreno, che era risultato non comprensivo di una particella misurata in 58 mq.

2. Il Tribunale di Lecce, allora Sezione distaccata di Casarano, in accoglimento dell’eccezione proposta da D.N.V., unico convenuto costituitosi, rigettò, nei confronti di quest’ultimo, la domanda, sotto il duplice aspetto di azione di riduzione prezzo ex art. 1538 c.c. e di risarcimento del danno per violazione dell’obbligo di buona fede precontrattuale. Ritenne, tuttavia, di accogliere la domanda di riduzione del prezzo ex art. 1538 c.c., nei confronti degli altri eredi non costituiti, i quali non potevano avvalersi dell’eccezione di prescrizione sollevata da V., eredi condannati a restituire la somma di Euro 2.518,36. Rigettò, invece, perchè non provata, la domanda qualificata risarcitoria.

3. La Corte d’appello di Lecce, investita dall’impugnazione principale di M.G., Ma. e De.Ni.Mi. e dall’appello incidentale dell’ A., dichiarò la nullità, senza retrocessione al primo giudice, della sentenza di primo grado, limitatamente al rapporto processuale tra l’ A. e le convenute M.G., Ma. e De.Ni.Mi., tutte coeredi di D.N.A., per inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, che non avrebbe potuto essere effettuata agli eredi impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto.

Accolto in parte, l’appello incidentale dell’ A., condannò D.N.V. al pagamento della somma di Euro 2.518,36, oltre accessori.

4. Avverso la statuizione d’appello insorge D.N.V. sulla base di quattro motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, sotto il profilo di motivazione mancante, o comunque contraddittoria e incomprensibile, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Questi, in sintesi, i termini della doglianza:

– la Corte locale, prima di affermare “va osservato che pur non configurandosi la mala fede del venditore gli stati soggettivi non assumono rilevanza perchè il diritto del compratore trova giustificazione nell’adempimento del venditore a trasferire subito il diritto”, aveva premesso: “Nel merito, va osservato che la sentenza di primo grado (senza impugnazione sul punto) sottolinea (pag. 3) che dalla istruttoria espletata emergeva che il padre di A.T. (che si occupò delle trattative) fu informato della differenza tra la misura catastale e la misura reale e dichiarò di voler comunque concludere l’acquisto già concordato a livello preliminare (teste Congedi). L’attendibilità del teste non è stata contestata in primo grado e in ogni caso non vi sono seri motivi per dubitarne, anzi egli appare particolarmente informato sui fatti avendo preso parte direttamente alle trattative e al contratto in quanto anche egli acquirente del D.N.”;

– emergeva, “ictu oculi”, un insanabile contrasto argomentativo, tale da rendere radicalmente incomprensibile la motivazione: se era rimasto accertato che l’acquirente, tramite il padre, che aveva seguito le trattative, aveva avuto modo di sapere che il fondo da acquistare non corrispondeva alle misure catastali, e aveva comunque consapevolmente deciso di stipulare la compravendita – e pertanto, non rispondeva al vero l’asserto attoreo, secondo il quale il compratore aveva scoperto della differenza solo in epoca successiva al rogito, dopo aver esperito incarico un tecnico da lui incaricato – non era dato comprendere sulla base di quale ragionamento la Corte locale aveva affermato l’inadempimento del venditore, consistito nel non avere trasferito subito il diritto;

– se le parti avevano concordato la compravendita del terreno nella consapevolezza delle sue effettive dimensioni non era dato cogliere in che fosse consistita la mala fede del venditore;

– non era poi comprensibile l’uso dell’aggettivo “subito”, stante che non s’era posta alcuna questione riguardante la tempestività dell’adempimento.

5.1. La doglianza è fondata per le ragioni che seguono.

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talchè appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

La spiegazione qui offerta dalla Corte locale appare radicalmente indecifrabile, anche per intrinseca, insanabile contraddittorietà. Infatti, non è dato razionalmente comprendere per quale via, dopo aver premesso, attraverso un inequivoco argomento logico indiretto, che il compratore sapeva delle effettive dimensioni dello stacco di terreno e, in piena consapevolezza, aveva comunque deciso di acquistarlo, predica l’inadempimento del venditore. Costui, per vero, è tenuto all’esatto e tempestivo adempimento, ma nel caso in esame, quanto al primo profilo, la stessa Corte locale introduce un risolutivo argomento, che sconfessa l’affermata inesattezza dell’adempimento: il compratore sapeva di comprare un terreno di 58 mq inferiore rispetto alla misura catastale e, in piena consapevolezza, aveva deciso ugualmente di addivenire alla stipula. Quanto alla tempestività dell’adempimento, non consta essa sia stata mai posta in dubbio dall’acquirente.

6. Con il secondo viene dedotta nullità della sentenza e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 1480 e 1538 c.c., per avere la Corte locale reputato che l’attore avesse proposto, oltre all’azione ex art. 1538 c.c., quella di evizione, ex art. 1480 c.c..

7. Con il terzo motivo viene dedotta nullità della sentenza e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perchè, a prescindere dalla qualificazione della domanda, l’attore non aveva mai chiesto la riduzione del prezzo, ma solo il risarcimento del danno.

8. Con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per non avere la sentenza impugnata in alcun modo motivato il vaglio probatorio che l’aveva portata a giudicare fondata la domanda.

9. L’accoglimento del primo motivo assorbe (assorbimento proprio) gli altri.

10. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione all’accolto motivo. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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