LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21359-2019 proposto da:
Z.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Spacchetti del foro di Perugia e domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione ovvero all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 7496/2019 del Tribunale di Ancona, depositato il 06/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa FALASCHI Milena.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:
– con provvedimento notificato il 18.10.2018 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;
– avverso tale provvedimento interponeva opposizione Z.A., che veniva respinta dal Tribunale di Ancona con Decreto 06 giugno 2019, n. 7496;
– la decisione evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, esprimendo preliminarmente una valutazione di non credibilità del richiedente asilo, per non essere circostanziata la vicenda narrata su fatti essenziali e determinanti l’espatrio e per avere comunque il richiedente Europisodi risalenti a circa dodici anni addietro, per avere lo stesso soggiornato per lungo tempo tra Grecia, Austria e Germania, paesi nei quali aveva già avanzato richiesta di protezione, oltre ad emergere dal racconto fornito l’intervento dell’autorità di sicurezza locale. Veniva, quindi, analizzata la situazione del Punjab, in Pakistan, che dalle fonti pubbliche aggiornate e pertinenti (UNHCR ed EASO) risultava relativamente stabile dal 2016, con notevole diminuzione della violenza terroristica, soprattutto per una recessione delle insurrezioni nelle aree tribali federali (FATA); rispetto all’area da cui proveniva il richiedente, osservava che si trattava di provincia con una grande capacità di sviluppo e buone infrastrutture, oltre ad essere meno interessata dagli attacchi (solo 7), il che dimostrava una situazione di sostanziale stabilità dell’area meridionale del Pakistan e la sola presenza di civili nella zona in questione non costituiva un pericolo per la vita. Del pari veniva negata la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, già rigettate in passato eguali richieste, in difetto di nuovi elementi necessari per aumentare la probabilità di accoglimento della istanza di protezione internazionale, limitandosi a rappresentare la medesima storia;
– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione – notificato in data 05.07.2019 – Z.A. (alias A.R.) affidato a quattro motivi;
– il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
Atteso che:
– con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame, l’insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia relativamente all’attività istruttoria volta a verificare la reale situazione socio politica del Pakistan. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 e dell’art. 32, comma 3, per essersi il giudice di merito basato sull’incoerenza dei racconti narrati e su circolari del tutto generiche, non in grado di evidenziare nel dettaglio la situazione socio-politica delle regioni del Pakistan. Le due censure – che per la evidente connessione argomentativa vanno esaminate unitariamente – sono prive di pregio, posto che il Tribunale ha espresso le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento di ogni forma di protezione. In particolare, il Tribunale ha giudicato il racconto del ricorrente inattendibile, poco credibile, confuso e privo di una logica unitaria, anche perchè comunque si riferiva ad episodi occorsi oltre 12 anni prima, per avere il richiedente stesso soggiornato per lungo tempo tra Grecia, Austria e Germania, paesi nei quali aveva già avanzato richiesta di protezione. Ha, inoltre, escluso che le vicende narrate fossero idonee ad integrare una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e valutandole nel merito ha in ogni caso ritenuto che le stesse esulassero dall’ambito di applicazione del riconoscimento della protezione internazionale in quanto il racconto del ricorrente rappresentava comunque l’intervento dell’autorità di sicurezza locale; peraltro dalle COI assunte è emerso che l’area da cui proviene il richiedente si trama in una provincia meridionale del Pakistan con una grande capacità di sviluppo e buone infrastrutture, oltre ad essere una delle meno interessatA dagli attacchi terroristici (solo 7), il che dimostra una situazione di sostanziale stabilità, per cui non sarebbe integrato il c.d. timore persecutorio, in mancanza di atti persecutori diretti e personali.
Del resto la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (da ultimo: Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 20580 del 2019).
Rispetto all’indicato principio, che risponde a consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, fermo ogni altro profilo di critica, la censurabilità del racconto sub specie del vizio motivazionale, nella sua tendenziale insindacabilità nell’ambito del giudizio di legittimità, deve in ogni caso, ove introdotta, farsi carico di segnalare, nei termini sopra indicati, quale fatto sia stato omesso, nella sua decisività, nella valutazione del giudice del merito, non potendo limitarsi a denunciarne genericamente l’omissione.
I giudici di merito, infatti, hanno definito il racconto caratterizzato da estrema vaghezza e contraddittorietà e non suffragata da documentazione idonea ad avvalorare le vicende narrate; inoltre le fonti indicate dal Z., oltre a non presentare una maggiore attendibilità rispetto a quelle esaminate, non appaiono contraddire le stesse e tale statuizione è conforme a diritto;
– con il terzo motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, che ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 2004/83/CE, per cui il giudice non avrebbe non potuto tenere conto del grave danno determinato, tra l’altro, dalla minaccia grave ed individuale alla vita e alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno e internazionale. Anche la terza censura non può trovare ingresso.
Nei giudizi di protezione internazionale resta fermo per vero il dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la domanda anche quanto alle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), estremo che, in quanto assoggettato alla “integrazione” istruttoria officiosa, che il giudice del merito è tenuto a svolgere tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso ed aggiornate al momento dell’adozione della decisione, non può essere, come tale, affidato in via esclusiva a quell’iniziativa (v. Cass. n. 13897 del 2019).
Ciò posto, il Tribunale con l’impugnato decreto ha congruamente valorizzato la situazione attuale del Paese di origine che in quanto tale non osta al rientro del richiedente, in difetto della individualizzazione del rischio (v. pag. 2 del provvedimento impugnato). Il giudice di prime cure, infatti, richiamando le fonti internazionali consultate, ha evidenziato che il richiedente proviene dal Punjab, in particolare dalla zona meridionale del Pakistan, attualmente non caratterizzata da episodi di violenza generalizzata o di matrice terroristica.
Il giudice ha, comunque, fatto specifico riferimento agli ultimi report dell’Unità COI, che ha escluso che l’area di provenienza del richiedente fosse interessata da una situazione di violenza generalizzata di tale gravità e diffusione da mettere a repentaglio l’esistenza ed incolumità della persona.
A fronte di tale accertamento, le circostanze indicate dal ricorrente, non risultano decisive in quanto non vengono dedotte situazioni di violenza idonee ad integrare il presupposto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.
Il ricorrente, infatti, si limita a richiamare la giurisprudenza di merito, asserendo che è da tempo orientata a riconoscere tale forma di protezione ai cittadini ivoriani in virtù della situazione di instabilità del Paese.
Questa Corte ha affermato, anche di recente, che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, la nozione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato o uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria (Cass. 2 ottobre 2019 n. 24647).
La situazione denunciata in ricorso, pur nella perturbata sua consistenza, non vale ad integrare l’indicato estremo e a censurare in modo concludente la decisione, per essere state esclusi rilievi ad evidenze di sostegno di ipotesi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in tutte le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.
Alla luce degli enunciati principi, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che richiede che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 13 agosto 2018 n. 20721).
In materia di protezione internazionale, peraltro, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018);
– con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta – a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – la violazione delle norme di diritto relative al riconoscimento della protezione umanitaria, in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, assumendo che il corretto inquadramento della situazione di insicurezza del Pakistan, dove si sarebbero riaccesi i conflitti fra i gruppi terroristici di matrice islamica, avrebbe comunque dovuto condurre al riconoscimento della tutela umanitaria, perchè egli si ritroverebbe nel Paese di origine privo di risorse economiche, con una scarsa istruzione e senza una famiglia su cui poter contare, nonchè senza prospettive. Il motivo è generico e come tale inammissibile nel carattere meramente assertivo e descrittivo assolto dal medesimo che richiama contenuti di norme e principi di loro interpretazione non puntualizzati in relazione al caso concreto.
A siffatto rilievo si accompagna, altresì, la considerazione che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123 del 2019).
Il ricorrente denuncia la violazione dell’istituto senza indicare al di là della provenienza, il Pakistan, i motivi di vulnerabilità della propria condizione, che resta genericamente dedotta a fronte di un sistema a tutele tipizzate.
Inoltre nessun dirimente rilievo dispiega, ai fini della prova del profilo dell’avvenuta integrazione sociale del richiedente in funzione del riconoscimento del presidio tutorio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, neanche l’esistenza di un rapporto di lavoro. Peraltro, quand’anche effettivamente conseguita, l’integrazione non risulta neanche allegata ed è ben lungi dall’esaurire la piattaforma dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione minore, ai cui fini è necessaria, secondo la più autorevole interpretazione di questa Corte regolatrice: “la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019).
Del resto la comparazione risulta essere stata compiuta dal giudice di merito, quanto meno per relationem (al riguardo v. pag. 10 del provvedimento impugnato), e la censura dimostra non cogliere la ratio decidendi per avere il giudice dato atto di reiterate richieste di protezione, tutte respinte, e la ulteriore domanda non presentava alcun elemento nuovo, neanche allegato, come previsto dall’art. 29 D.Lgs. cit..
Il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 21 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021