LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21496-2019 proposto da:
L.J., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lufrano del foro di Macerata e domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione ovvero all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3114/2018 della Corte di appello di Ancona, depositata il 31/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa FALASCHI Milena.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:
– con provvedimento notificato il 18.02.2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;
– avverso tale provvedimento interponeva opposizione L.J., che veniva respinta dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 07.11.2017;
– in virtù di appello proposto dal medesimo L., la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 3114/2018, pubblicata il 31.12.2018, respingeva il gravame, con condanna al pagamento delle spese del grado;
– la decisione della corte di appello evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, effettuando una valutazione di stabilità del Paese di origine del ricorrente, il Gambia, a prescindere dal valutare la lacunosità della narrazione, avendo il richiedente riferito di essere fuggito in quanto perseguitato dalla polizia per essersi opposto alla infibulazione delle sorelle, senza considerare che in detto Paese la pratica della infibulazione era vietata e, come risultante dal sito della Farnesina, risultavano esservi condizioni generali di sicurezza, presentando finora minori criticità rispetto agli altri Paesi del continente. Concludeva che la motivazione reale che aveva spinto l’appellante alla migrazione era quella economica, che tuttavia non consentiva la protezione richiesta;
– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione il L., affidato a due motivi;
– il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Atteso che:
– con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per motivazione apparente, per avere la corte territoriale escluso l’esistenza nel Paese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata. La Corte, inoltre, sarebbe incorsa in evidente violazione dei principi relativi alla protezione internazionale dello straniero laddove ha escluso l’applicabilità dell’art. 14 limitandosi a dichiarare che il ricorrente avrebbe dedotto un falso pericolo per la propria incolumità, riguardante la pratica dell’infibulazione delle sorelle, che sarebbe ormai vietata in Gambia, rigettandone la relativa istanza di protezione con una mera frase di stile, senza addurre alcun report o fonte che potesse comprovare tale tesi.
La censura non può trovare ingresso.
La corte d’appello ha implicitamente espresso un giudizio di non credibilità della narrazione proveniente dal ricorrente in ordine alla sua condizione di perseguitato per avere impedito la pratica della infibulazione sulle sorelle e ciò in quanto ha accertato che la pratica è vietata dalla legge del Gambia, per cui il richiedente ben avrebbe potuto rivolgersi alle Autorità di polizia per ottenere ragione e tutela della dignità e della salute della sorelle e per essere garantito dalla non obbligatorietà di detta pratica; nè risulta essere stata richiesta la protezione delle forze di polizia del suo Stato.
A fronte di tale accertamento di merito – disvelato da argomentazioni che seppure sintetiche danno conto del percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla determinazione in questione – nulla rileva la denunciata apparenza della motivazione, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il mancato esame di un elemento di giudizio può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali siffatta circostanza trascurata avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 28 settembre 2016 n. 19150; Cass. 5 dicembre 2014 n. 25756). Indicazione che nel caso di specie manca, non avendo neanche chiarito la ragione per la quale non avrebbe potuto determinarsi ad una scelta diversa;
– con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte di merito ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del richiedente in caso di rientro forzoso in patria, respinta la sua istanza di protezione umanitaria senza alcuna argomentazione.
Parimenti inammissibili sono le allegazioni operate con il secondo motivo che ostendono, pur sotto l’apparente veste di un preteso errore di diritto, una critica puramente motivazionale, non più rappresentabile alla stregua del novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale idoneo vizio cassatorio, e sollecitano perciò una rivisitazione delle risultanze di fatto della vicenda e del giudizio riguardo ad esse enunciato dal giudice di merito, che ha inteso escludere, con ciò sottraendosi pure al denunciato vizio di motivazione apparente, le ragioni di concessione della misura richiesta dando, tra l’altro, atto insieme all’insussistenza di oggettivi fattori di rischio in caso di rimpatrio e precisando che la reale ragione della migrazione era quella economica, che tuttavia non consentiva la protezione richiesta.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, che vengono liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 21 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021