LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubalda – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25275-2019 proposto da:
A.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato ENNIO CERIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CAMPOBASSO, VIA MAZZINI 112;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è
domiciliato;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1754/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2020 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 5.3.2019 A.S. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, di quella umanitaria o della protezione speciale di cui al D.L. n. 113 del 2018.
Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente aveva dichiarato di essere cittadino senegalese, di fede musulmana, di etnia Poular; di non aver mai frequentato la scuola; di essere rimasto orfano di padre in tenera età; di essersi trasferito con la madre presso la casa di uno zio paterno; di essere stato picchiato e vessato dall’uomo, che mirava all’eredità del defunto fratello; di essere fuggito nel 2014; di aver attraversato il Mali, il Burkina Faso, il Niger e la Libia, dove era imprigionato, prima di giungere nel 2017 in Italia; di temere, in caso di rientro, di avere nuovamente problemi con lo zio.
Con decreto n. 1754/2019, depositato in data 26.7.2019, il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso, confermando la motivazione della Commissione Territoriale relativa all’incoerenza, genericità e non credibilità del racconto con il quale il ricorrente non riusciva a fornire chiarimenti e precisazioni o, comunque, a circostanziare gli eventi nel tempo e nel luogo. Il Tribunale aggiungeva che il timore di rientro non risultava circostanziato da alcun elemento oggettivo o di pericolo concreto, risultando, di contro, espressione di uno stato meramente soggettivo, oltre al fatto che – come indicato dalla Commissione – i fatti riportati attenevano alla sfera meramente personale del richiedente.
Parimenti, la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria non poteva essere accolta. Infatti, la generica gravità della situazione politico-economica del Paese d’origine, posta dalla difesa del richiedente a fondamento della suddetta domanda, così come la mancanza dell’esercizio delle libertà democratiche, di per sè, erano ritenuti dal Giudicante elementi non sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento della richiesta protezione, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, fosse tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l’incolumità della persona.
Infine, anche la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria non poteva essere accolta, in quanto il fatto che il ricorrente risultasse essere un punto di riferimento per il progetto Hayet Cooperativa sociale ETS, in qualità di agricoltore e addetto al pollaio, non bastava a integrare i presupposti per ottenere la richiesta protezione.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione A.S. sulla bese di due motivi. Resiste il Ministaro dell’Interno con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”, essendo il Tribunale venuto meno al suo dovere di cooperazione istruttoria con riferimento alla situazione del Paese di provenienza; in Senegal la situazione è caratterizzata dall’esistenza generalizzata di violenti conflitti di carattere etnico – religioso in continua evoluzione, diffusi in tutto il territorio nazionale.
1.2. – Con il secondo motivo il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e alla circolare n. 3716 del 30.7.2015 della Commissione Nazionale per il Diritto di asilo”, che riconosce la necessità di garantire una protezione umanitaria nel caso di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese o della zona d’origine, avendo il Tribunale omesso di effettuare tale accertamento.
2. – Il primo motivo è fondato.
2.1. – Questa Corte ha infatti già ripetutamente affermato che il giudice del merito, nel fare riferimento alle c.d. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 15951 del 2019; Cass. n. 15949 del 2020; conf. ex plurimis, Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 13450 del 2019; Cass. n. 13451 del 2019; Cass. n. 13452 del 2019).
Incorre dunque nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di omessa pronuncia ovvero in quello di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 11101 del 2019). Viceversa, nel ribadire quanto ritenuto dalla Commissione (per la quale non poteva essere riconosciuta la richiesta protezione sussidiaria in quanto in Senegal non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata tale da comportare un rischio effettivo di danno grave per l’intera popolazione civile ovvero una minaccia grave e individuale alla sua vita, non presentando il ricorrente caratteristiche specifiche implicanti esposizioni a un rischio differenziato e qualificato: v. decreto pag. 3), il Tribunale ha esclusivamente ed inadeguatamente ritenuto che – alla luce dei motivi di allontanamento e tenuto conto della attuale situazione sociopolitica esistente – non si ravvisasse il pericolo che il richiedente, tornando in Senegal, potesse subire pregiudizi di sorta, perchè detta situazbne non appariva, di per sè, allarmante, sia perchè la specifica condizione soggettiva del richiedente non lo rendeva esposto ad alcun peculiare – o individualizzato – rischio (decreto, pag. 5).
2.2. – La decisione impugnata non indica le fonti in concreto utilizzate dal giudice di merito nè il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, non consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione.
Nè, peraltro, risulta in sè dirimente la considerazione dell’inserimento del Senegal nell’ambito dell’elenco dei cosiddetti “Paesi sicuri” di cui all’art. 1 del decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 4.10.2019, in G.U. n. 235/2019. Infatti, in disparte ogni considerazione circa l’applicabilità di detta normativa sopravvenuta ai giudizi in corso e alle domande già presentate, anche alla luce di quanto affermato dalla recente sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 29460 del 2019, va considerato che l’inserimento del Paese nel predetto elenco non preclude la possibilità per il ricorrente di dedurre la propria provenienza da una specifica area del Paese stesso interessata a fenomeni di violenza e insicurezza generalizzata che, ancorchè territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, nè esclude il dovere del giudice, in presenza di detta allegazione, di procedere all’accertamento in concreto sulla pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni (Cass. n. 29914 del 2019).
3. – All’accoglimento del primo motivo di ricorso, e all’assorbimento del secondo, conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; cassa la sentenza i mpuò nata e rinvia al Tribunale di Campobasso (Ndr: testo originale non comprensibile) che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021