Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.21361 del 26/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27504-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2015 R.G.N. 1723/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di accertamento del diritto di P.M. alla pensione di vecchiaia presso la gestione separata Inps a far tempo dal primo giorno successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, e cioè dall'*****, e non da quello di presentazione della domanda amministrativa del 12/11/2010, come indicato dall’Inps. In parziale riforma della sentenza del Tribunale la Corte ha accertato il diritto del P. ai supplementi di pensione con decorrenza dall’1/12/2010 e non già come disposto dal Tribunale dall’1/8/2007.

La Corte ha esposto che la clausola di salvaguardia di cui alla L. n. 243 del 2004 stabiliva il diritto del lavoratore, che avesse maturato entro il 31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità, di mantenere il diritto alla pensione secondo la previgente normativa; che nella specie il P., avendo maturato alla data dell'***** i requisiti pensionistici (57 anni e 5 anni di contribuzione), aveva diritto all’accesso alla pensione secondo quanto previsto dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della L. n. 241 del 2004 e che, pertanto, in applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 6 la pensione di vecchiaia a carico del FPLD e delle gestioni speciali doveva decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato aveva compiuto l’età pensionabile.

Secondo la Corte non era fondata la tesi dell’Inps secondo cui avendo il P. esercitato anche il proprio diritto al computo, nella gestione separata, dei contributi versati nell’AGO, la decorrenza del trattamento pensionistico andava posto dal primo giorno del mese successivo alla domanda con la quale era stata chiesta la liquidazione della pensione sulla base dei contributi versati nel FPLD. Con riferimento alla richiesta di liquidazione del supplemento ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto la decorrenza dall’1/8/2007 avendo il ricorrente maturato il diritto alla pensione dall'***** il supplemento poteva decorrere dall’1/12/2010.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c., resiste il P..

RITENUTO IN DIRITTO

3. L’Inps denuncia violazione del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 3 recante la disciplina della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss..

Censura l’affermazione della Corte che aveva riconosciuto la decorrenza della pensione dal primo giorno successivo al compimento dell’età pensionabile. Osserva che la Corte, nell’applicare la L. n. 155 del 1981, art. 6 non aveva tenuto conto della peculiarità della fattispecie in quanto, con domanda del 12/10/2010, il ricorrente aveva presentato la richiesta, D.M. n. 282 del 1996, ex art. 3 di computo della contribuzione posseduta presso FPLD. Osserva che, in base a detta norma, il titolare poteva scegliere se avvalersi di tale contribuzione e, dunque, non si sarebbe potuto prescindere dalla domanda e, conseguentemente, la pensione non avrebbe potuto avere decorrenza anteriore alla domanda stessa; né il ricorrente avrebbe potuto avvalersi, con decorrenza agosto 2005, di contribuzione AGO, entrata nella gestione separata solo dal novembre 2010.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 1, comma 3, recante la disciplina del rapporto di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. Lamenta che la Corte d’appello aveva accertato il diritto del P. a fruire del supplemento di pensione, in relazione ai contributi versati nella gestione separata dopo l’agosto 2005, con decorrenza dal dicembre 2010.

Osserva che il D.M. n. 282 del 1996, art. 1, u.c., disponeva che la liquidazione del supplemento poteva essere richiesta per la prima volta decorsi due anni dalla decorrenza della pensione, e cinque anni dopo dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Rileva che il P. aveva proposto domanda il 15/11/2010 e a tale data non poteva essere richiesto il supplemento.

4. Il primo motivo va accolto restando assorbito il secondo.

5. La questione è quella di individuare la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia che, secondo il ricorrente, in base alla L. n. 155 del 1981, art. 6 (disciplinante la decorrenza delle pensioni di vecchiaia), va fissato dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, tesi accolta dalla Corte.

Secondo l’Inps invece la pensione poteva avere decorrenza solo dalla domanda con cui il ricorrente aveva chiesto di avvalersi della facoltà di cui al D.M. n. 262 del 1996, art. 3 in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell’ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l’AGO.

6. La Corte d’Appello ha accertato che alla data dell'***** il ricorrente aveva perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia potendo usufruire della clausola di salvaguardia introdotta con la L. n. 243 del 2004, la quale attribuiva al lavoratore che avesse maturato entro il 31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge stessa, la garanzia di mantenere il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa.

Secondo la Corte d’appello, pertanto, era applicabile la L. n. 155 del 1981, art. 6, secondo cui “la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.”.

7. La sentenza impugnata, tuttavia, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6, omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia – che in base alla L. n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti -, dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda.

(Sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l’altro, i principi espressi da questa Corte cfr Cass. n. 17083/2004, n 5482/2012).

8. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al comma 2 stabilisce che “Su richiesta dell’interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”.

9. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell’avere il ricorrente esercitato l’opzione di cui al D.M. n. 282 del 1996, art. 3 in virtù del quale “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla L. n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23”.

Come correttamente sostenuto dall’Istituto previdenziale l’esercizio di tale facoltà era soggetto alla presentazione della domanda e solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

10. Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Resta assorbito il secondo motivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

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