Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21366 del 26/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per correzione di errore materiale proposto da:

I.A., difensore di T.G., TA.GI., T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé medesima;

avverso l’ordinanza n. 31182/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/11/2019, resa tra C.G.

(ricorrente) e T.G., TA.GI., T.R.

(controricorrenti);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

RITENUTO

CHE:

L’avvocato I.A., difensore di T.G., Ta.Gi. e T.R., ha chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte 28 novembre 2019, n. 31182, che ha condannato il ricorrente C.G. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore dei suoi assistiti, ma ha omesso, a fronte della dichiarazione di anticipazione delle stesse, di pronunciare la distrazione delle spese in proprio favore.

Si rende pertanto necessario acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio r.g.n. 27542/2015 svoltosi innanzi a questa Corte.

P.Q.M.

La Corte manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi innanzi a questa Corte, r.g.n. 27542/2015, e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 LUGLIO 2021

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