LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6559-2019 proposto da:
R.F., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA VINCENZO CASTELLO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, pec:
castello.lucavincenzo.avvocatifoggia.leg almail.it;
– ricorrente –
contro
G.R., F.M., rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO BATTIANTE, e con il medesimo elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, pec:
battiante.antonio.avvocatifoggia.legalmail.it;
– controricorrenti –
nonché contro ALLIANZ ASSICURAZIONI, G.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3251/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 28/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
RITENUTO
che:
1. R.F. convenne, con atto di citazione del 1/7/2011, i signori G.R. e F.M. nonché l’Allianz Assicurazioni SpA davanti al Giudice di Pace di San Severo ma con evocazione in ius davanti al Giudice di Pace di Foggia, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale era rimasto vittima. L’attore non provvide all’iscrizione a ruolo della causa per la pendenza di trattative con la compagnia di assicurazioni e, in data 9/11/2011, notificò un nuovo atto di citazione, sempre davanti al Giudice di Pace di San Severo, con la stessa contraddittoria evocazione in ius, manifestando l’intenzione di rinunciare al primo giudizio non iscritto a ruolo. Nel frattempo i convenuti G. e F. avevano provveduto ad iscrivere a ruolo il primo giudizio e a chiedere la declaratoria di litispendenza del secondo, avevano eccepito nel primo la nullità della citazione per erronea evocazione in ius e chiesto di accertare la responsabilità del sinistro in capo all’attore, dichiarato contumace.
2. Il Giudice di Pace di Foggia, adito per primo, esaminò la domanda nel merito e rigettò quella dell’attore R. condannandolo alle spese.
3. Il Tribunale di Foggia, adito in appello dal R. per sentir pronunciare la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio e della conseguente sentenza, con sentenza n. 3251 del 28/12/2018, ha rigettato l’appello, ritenendo che, in presenza di un vizio afferente alla vocatio in ius, e permanendo l’assoluta incertezza dell’ufficio giudiziario adito, in ogni caso non poteva ritenersi che la nullità fosse insanabile dal momento che essa era stata per l’appunto sanata dalla iscrizione a ruolo e dalla costituzione in giudizio dei convenuti, mente non poteva ritenersi che la rinuncia espressa dall’attore potesse avere effetto estintivo del giudizio, dal momento che non era stata accettata dalla controparte.
4. Avverso la sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Hanno resistito i signori F. e G. con controricorso.
5. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. in vista della quale il R. ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce “violazione ed errata applicazione dell’art. 164 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non avere da un lato il giudice d’appello rilevato la nullità dell’atto introduttivo quale motivo di nullità della sentenza di primo grado e quindi per aver ritenuto che la dedotta nullità dell’atto introduttivo, in assenza di costituzione dell’attore, possa essere sanata con la costituzione del convenuto su presentazione della nota di iscrizione a ruolo da parte dello stesso, innanzi all’ufficio di uno dei due diversi giudici indicati nell’atto introduttivo, con conseguente legittimità dell’instaurato giudizio e della sentenza che in questo caso il convenuto abbia ottenuto in contumacia dell’attore”.
Il ricorrente lamenta che, erroneamente, la sentenza d’appello abbia ritenuto applicabile il principio della sanatoria degli atti processuali nulli in assenza di iscrizione a ruolo dell’attore e di sua contumacia, laddove la sanatoria avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente all’ipotesi in cui, nonostante la presenza di un vizio nella citazione introduttiva, l’attore iscriva la causa a ruolo davanti ad uno dei diversi giudici indicati nell’atto introduttivo e, nel giudizio così instaurato, il convenuto si costituisca così sanando la nullità che l’indeterminatezza dell’atto aveva generato. Ad avviso del ricorrente, essendo lo scopo della norma quello di eliminare, con la costituzione del convenuto, ogni incertezza riguardo all’Autorità Giudiziale adita, così da instaurare un valido giudizio tra le parti, tale scopo non potrebbe ritenersi raggiunto nel giudizio iscritto a ruolo dal convenuto e nel quale l’attore sia rimasto a sua insaputa contumace, secondo quanto espressamente previsto da una sentenza di questa Corte Cass., 3, n. 4726 del 9/11/1989.
1.1. Il motivo è infondato. La tesi del ricorrente mira a sostenere che l’art. 164 c.p.c. e particolarmente la sanatoria per effetto della costituzione del convenuto nella prima udienza non risulterebbe applicabile al caso in cui la causa sia iscritta a ruolo dal convenuto ma solo a quella in cui l’iscrizione a ruolo sia stata perfezionata dall’attore. Fermo che il precedente del 1989 non è pertinente, in quanto si applicava il vecchio art. 164 c.p.c., la circostanza che la causa possa essere iscritta a ruolo e ciò, peraltro, davanti al Giudice di Pace, anche lo stesso giorno dell’udienza, nell’ipotesi in cui la citazione presenti una nullità in ipotesi afferente alla vocatio, come nella specie, non osta a che il convenuto, superando la causa di nullità, possa costituirsi ed iscrivere lui la causa a ruolo, come accaduto nella specie. In questo caso, fermo che è onere dell’attore controllare se tale evento sia avvenuto, il che in ipotesi di incertezza sull’ufficio davanti al quale si sia evocata in giudizio la controparte, che si concreti nella possibilità che questo ufficio possa identificarsi in due diversi uffici, impone all’attore di effettuare il controllo presso i distinti uffici, non si può dubitare che l’evenienza dell’iscrizione a ruolo e costituzione del convenuto davanti ad uno dei due uffici determini una situazione di sanatoria della nullità. La parte attrice viene in tal caso dichiarata contumace ed il giudice non deve affatto rilevare alcuna nullità perché essa è sanata. La continuazione della causa che così avvenga senza coinvolgimento dell’attore, dichiarato contumace, è imputabile solo a quest’ultimo.
2. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato in favore della controparte a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della parte resistente, che liquida in Euro 4000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021