Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.2138 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 653/2015 proposto da:

Aeroporti di Roma, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via I Bertoloni n. 26/b, presso lo studio dell’avvocato Meo Giorgio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Air Europe S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale B. Buozzi n. 53, presso lo studio dell’avvocato Russo Claudio, rappresentata e difesa dall’avvocato Muratore Aprosio Alberto, giusta procura margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2794/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal cons. VANNUCCI MARCO.

OSSERVATO che dopo il deposito del ricorso è intervenuta Cass., 24 aprile 2018, n. 10117, pronunciatasi su questione di diritto sovrapponibile a quella coinvolta dall’unico motivo di ricorso;

che i contenuti di tale sentenza sono stati specificamente presi in considerazione dalle parti con le memorie da esse rispettivamente depositate;

che è opportuno che le parti discutano in udienza pubblica dell’interferenza delle disposizioni contenute nell’art. 802 c.n., nel testo vigente al tempo in cui vennero eseguiti i pagamenti (che dalla sentenza di primo grado risultano essere stati eseguiti nel periodo compreso fra il 2 dicembre 2003 e il 28 giugno 2004: pag. 5 controricorso), oggetto dell’azione revocatoria fallimentare su cui si è pronunciata la sentenza impugnata, con il precetto recato dalla L.Fall., art. 76, comma 2.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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