LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29774-2019 proposto da:
E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrenti –
nonché contro QUESTORE PROVINCIA TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimati –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, emesso il 26/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA;
udito l’Avvocato.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, E.S., cittadino del *****, è trattenuto presso il centro di permanenza Rimpatri di Torino, ai fini di una sua esatta identificazione ed alla conseguente espulsione, in forza di un decreto emesso dal Prefetto di Torino.
Il trattenimento è stato prorogato per tre volte, su richiesta della Prefettura di Torino, la quale ha invocato a motivo di questo prolungamento la difficoltà oggettiva di identificazione e soprattutto di acquisizione dei documenti necessari all’espulsione, pur ammettendo di averne fatto richiesta, più volte, al Ministero dell’Interno.
Il Giudice di Pace ha sempre concesso, fino alla terza volta la proroga, fino a quando, trascorsi i 180 giorni dall’ingresso nel centro, il ricorrente è stato rilasciato per il raggiungimento del periodo massimo di trattenimento.
Il ricorrente propone ricorso avverso la proroga con un motivo di censura. Non si è costituto il Ministero dell’Interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
p..- Il Giudice di Pace dà atto dell’attività fino a quel momento svolta dalla prefettura ai fini dell’acquisizione della documentazione necessaria a dare esecuzione all’espulsione, e dispone la proroga del trattenimento.
p..- Il ricorrente ritiene che tale decisione è assunta in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 non ricorrendo l’ipotesi prevista da quella norma, ossia la difficoltà di identificazione da un lato, e di reperire i documenti per l’espulsione, dall’altro.
p..- Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente dichiara di essere stato rilasciato dal centro di accoglienza, né risulta altrimenti il contrario.
Ciò ha per conseguenza che egli non ha interesse a far dichiarare illegittima la proroga della sua permanenza nel suddetto centro, attraverso l’impugnazione del provvedimento di proroga, che, evidentemente, ha perso la sua propria efficacia.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021