Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.21385 del 26/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29455-2019 proposto da:

O.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti MASSIMO AUDITORE, e PAOLO GHIARA, con studio in Genova via XX Settembre 2/39 ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 919/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. 0.S., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di rigetto dell’opposizione proposta avverso il diniego della Questura al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ex art. 19, comma 2, lett. d) e art. 28 Reg TUI.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente aveva chiesto il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare in relazione al figlio allora nascituro, ma divenuto bambino, al momento della decisione: il permesso era stato negato dalla Questura per la affermata pericolosità sociale del ricorrente, condannato alla pena di 8 anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione e tratta insieme alla moglie, madre del bambino il quale era stato poi affidato al Comune di Genova, previa sospensione della potestà genitoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 TUI e dell’art. 28 Reg TUI 394/99 e/o l’erronea ed illogica motivazione della sentenza, nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con particolare riferimento alla nascita del figlio minore ed alla necessità di provvedere alle esigenze di tutela e di mantenimento dello stesso.

1.1. Assume al riguardo, che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che in relazione al permesso richiesto – ” per cure mediche” (e, dunque, circoscritto al primo semestre di vita del figlio minore) – la decisione potesse essere fondata sulla valutazione della sua pericolosità: assume, al riguardo, che le norme da lui richiamate prescrivevano l’inespellibilità del genitore (beneficio originariamente previsto solo per la madre e successivamente esteso anche al padre da Corte Cost. 376/2000) per il primo semestre di vita del bambino in ragione della ineliminabile necessità di apprestare le cure e l’assistenza genitoriale a lui necessaria, ed erano poste a tutela del minore e non del genitore richiedente.

1.2. Critica, pertanto, la decisione della Corte che, fondata sul bilanciamento degli opposti interessi (ordine pubblico e tutela della genitorialità) si era piuttosto riferita al permesso “per famiglia” previsto dall’art. 30, comma 1, lett. C. (come rinnovo del permesso “per cure”) in relazione al quale, soltanto, sarebbero potuti entrare in gioco i suoi precedenti penali.

1.3. Il motivo è inammissibile.

1.4. In relazione alla prima parte della censura si osserva, infatti, che la doglianza manca di autosufficienza in quanto si fonda sulla violazione dell’art. 19, comma 2, lett. d) T.U.I. e art. 28 Reg T.U.I. che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno alle donne in stato di gravidanza o ad entrambi i genitori (dopo l’intervento della Corte Costituzionale sopra richiamato) nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, e cioè una fattispecie diversa da quella esaminata dalla Corte, riferita al permesso di soggiorno per ragioni familiari che è stato negato in considerazione delle gravi condanne riportate dal ricorrente, della sua correità con la madre del bambino e della sospensione delle potestà genitoriale nei confronti di entrambi (con affidamento al Comune di Genova): a fronte di ciò, la censura non contiene né la trascrizione del provvedimento impugnato né l’indicazione della sede processuale in cui esso può essere rinvenuto al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato (cfr. al riguardo Cass. 20535/2009; Cass. 29/2010; Cass. SU 7161/2011; Cass. 17602/2011; Cass. 124/2013; Cass. 27475/2017), con palese violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

1.5. In relazione alla seconda parte, poi, la censura – riferita palesemente al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – è inammissibile per violazione dell’art. 348ter c.p.c., trattandosi di pronuncia conforme a quella di primo grado e fondata sulle medesime ragioni in relazione alla quale non consentita la prospettazione del vizio dedotto.

2. In conclusione il ricorso è inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

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