Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.2140 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12948-2019 proposto da:

BASIKDUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 49, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI REDAELLI;

– ricorrente –

T.E. & CO. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 2, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO BONATTI e FEDERICO TEDESCHINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BASIKDUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 49, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI REDAELLI;

– controricorrente all’incidentale –

contro

PROVINCIA DI VERCELLI, REGIONE PIEMONTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 65/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 19/02/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere ACIERNO MARIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;

uditi gli avvocati Massimo Colarizi, Federico Tedeschini e Stefano Bonatti.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale Superiore delle Acqua Pubbliche (d’ora in poi T.S.A.P), ha disposto la riunione dei giudizi in via diretta rubricati ai n. 251 del 2015 e 158 del 2017 con quelli in riassunzione in sede di rinvio all’esito di cassazione delle pronunce T.S.A.P. n. 136 e 135 del 2013, da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n. 25205 e 25207 del 2015) rilevando che tutti e quattro i giudizi avevano ad oggetto o l’annullamento in via diretta di provvedimenti amministrativi inerenti la complessa vicenda relativa alla concessione di derivazione delle acque del fiume ***** alla s.r.l. T.E. (le determinazioni Dirigenziali n. 2342 del 2015 e 1461 del 2016) o l’esame di atti di contenuto analogo in precedenza impugnati e già formanti oggetto delle pronunce T.S.A.P. cassate. Relativamente a questi ultimi deve rilevarsi che la sentenza n. 25205 del 2015 delle S.U. ha riguardato la richiesta di annullamento della nota n. 40543 del 2010; la sentenza n. 25207 del 2015 quella relativa alla determinazione dirigenziale n. 887 del 2010. Tutti i provvedimenti sono stati adottati dalla Provincia di Vercelli – Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Risorse Idriche, Energia – Servizio Risorse Idriche.

1.1 La vicenda può essere così sintetizzata: la s.r.l. T., proprietaria di un compendio aziendale di produzione di energia elettrica sito in ***** era titolare di concessione di derivazione di acqua dal fiume *****, assentita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (d’ora in poi D.P.G.R) del Piemonte del 28/3/85 in base alla quale poteva prelevare le acque dal canale di scarico (fugatore) di altro stabilimento a monte, attualmente di proprietà Basikdue, mediante canale di collegamento (allacciatore). Questa modalità veniva ritenuta essenziale per la T. a causa delle alluvioni del ***** che avevano cancellato le opere che permettevano di attingere acqua direttamente dal fiume. Il disciplinare del 1985 prevedeva, tuttavia, anche questa possibilità di presa diretta attraverso una pietraia instabile.

1.2 Con la sentenza n. 44 del 1999 il T.S.A.P. stabiliva che la concessione non era efficace e completa senza che dall’Amministrazione fossero indicati compenso e interventi (cautele) per la coesistenza delle due utenze. Con la determinazione provinciale n. 39571 del 2001, parzialmente modificata con la successiva n. 11802 del 2003, furono fissati gli adempimenti sopra indicati e, su ricorso della T. intervenne nuovamente il T.S.A.P. che confermò la piena legittimità delle prescrizioni contenute nel provvedimento, con sentenza passata in giudicato n. 57 del 2005.

1.3 In prossimità della scadenza della concessione la T. richiese il rinnovo che venne negato con provvedimento n. 40543 del 2010, per la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle precedenti determinazioni dirigenziali, e per la mancata stipula di una convenzione per il couso con Basikdue. La T. impugnò sia questo provvedimento sia quello che al contrario rinnovava la concessione a Basikdue limitatamente alla parte in cui precludeva il convogliamento delle acque al canale allacciatore T., pregiudicando l’esercizio della concessione. Il T.S.A.P. con le sentenze n. 136 e 135 del 2013 dichiarò i due ricorsi inammissibili per carenza d’interesse dovuto alla mancanza di un titolo abilitativo a fruire del canale della Basikdue da parte della T. per non aver mai realizzato gli interventi richiesti dalla p.a. precisando che i provvedimenti impugnati erano meramente attuativi di quelli del 2001 e del 2003 coperti dal giudicato T.S.A.P. del 2005.

1.4 Nel 2012, tuttavia, la T. formulava offerta reale alla Basikdue (il 6/3/2012), rifiutata dalla Basikdue e presentava un progetto sulle cautele per la coesistenza delle utenze che veniva inoltrata a Basikdue. Quest’ultima si opponeva al progetto insistendo sul fatto che non era previsto lo “sfioratore laterale”. La T. modificava il progetto adattandolo alle richieste, incluso lo sfioratore, e altre opere tendenti a migliorare il deflusso nel tratto di canale di collegamento tra il fugatore dell’una e dell’altra centrale, compresa una cautela opzionale, e non ricevendo risposte nè dalla Provincia nè da Basikdue inviava una proposta di convenzione il 21/2/2014 alla Provincia.

1.5 Con provvedimento n. 2342 del 2015 la Provincia respingeva l’istanza di rinnovo della concessione, sulla base delle pronunce T.S.A.P. del 2013, confermando la mancanza di un titolo abilitativo a fruire del canale fugatore in capo alla T. per non aver adempiuto agli obblighi indicati nelle determinazioni dirigenziali del 2003, peraltro coperte da giudicato T.S.A.P. del 2005. Si aggiungeva che non era applicabile la nuova disciplina regolamentare del couso (Il D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R) non trattandosi nella specie di “nuova utenza”.

1.6 Le Sezioni Unite di questa Corte con le pronunce n. 25505 e 25507 del 2015 cassavano le pronunce T.S.A.P. del 2013 ritenendo rilevando che le argomentazioni addotte a sostegno della carenza d’interesse ad agire (il difetto di un titolo abilitativo in mancanza di accordo tra le parti e la preesistenza del giudicato del 2005) non facessero emergere in termini sufficientemente idonei le ragioni per cui l’annullamento richiesto non avrebbe dovuto arrecare vantaggi alla T., perchè la pronuncia in particolare non si confrontava con il rilievo dell’inattuabilità delle prescrizioni contenute nelle determinazioni a monte delle ultime impugnate, inattuabilità dovuta alla dedotta mancanza di atteggiamento collaborativo della Basikdue. Peraltro l’omessa osservanza alle prescrizioni a monte costituiva profilo più strettamente attinente al merito che al rilievo pregiudiziale dell’interesse ad agire.

1.7 Anche la successiva richiesta di riesame del diniego di rinnovo dava luogo ad un provvedimento negativo (n. 1461 del 2016) fondato sulla permanenza delle inadempienze della T., i cui obblighi erano coperti da giudicato; sull’insufficienza dell’offerta reale e dei progetti proposti, attesa l’inesecuzione degli interventi, sulla sopravvenuta decadenza dovuta alle pregresse e reiterate inadempienze, sull’inapplicabilità della disciplina regolamentare del couso. Anche l’istanza di rinnovo della concessione di “derivazione diretta” delle acque del fiume ***** veniva rigettata perchè non sostenuta dai dati tecnici necessari e perchè l’istante era decaduta per il non uso per un triennio consecutivo, inoltre avrebbe dovuto contenere un autonomo e nuovo progetto trattandosi di una variante sostanziale. Entrambi I dinieghi sono stati impugnati al T.S.A.P. e sono stati riuniti ai due giudizi di rinvio dalle S.U..

2. Nella decisione impugnata è stata dichiarata preliminarmente l’improcedibilità del ricorso in riassunzione n. 42 del 2016 e di quello in via diretta recante il n. di R.G. n. 251 del 2015 (relativo all’impugnazione della determinazione dirigenziale n. 2342 del 2015) perchè superati dall’impugnazione, attraverso la formulazione di motivi aggiunti, del successivo provvedimento n. 1461 del 2016, che è il risultato di una nuova ed autonoma valutazione della situazione che ha condotto ad un provvedimento negativo conclusivo anche in relazione alla richiesta di concessione del prelievo idrico in presa diretta nelle due modalità prospettate (sfruttando il canale della Basikdue o direttamente dal fiume *****).

2.1 E’ stata inoltre dichiarata dal T.S.A.P. l’inammissibilità anche del ricorso n. 158 del 2017 per il carattere non lesivo della nota provinciale 11/4/2017 in quanto meramente riepilogativa di quanto già contenuto nel provvedimento 2/10/2015, superato a sua volta dal successivo, di natura autonoma ed a contenuto innovativo, provvedimento del 20/1/2016. E’ stata, infine, disposta la trattazione separata del procedimento recante il numero di R.G. n. 41 del 2016.

2.2. La decisione del T.S.A.P. è incentrata sull’esame dei motivi aggiunti al ricorso recante il n. di R.G. 251 del 2015 e al ricorso in riassunzione n. 40 del 2016. In essa si afferma:

L’offerta reale ed il progetto relativo agli interventi da eseguire (le cautele richieste dalla determinazione dirigenziale del 2003) sono rimasti inevasi per l’atteggiamento oppositivo di Basikdue che ha rifiutato l’offerta e l’assenso all’accesso alla sua proprietà. Rimangono di conseguenza prive di giustificazione le motivazioni dei dinieghi incentrate sulle pregresse e reiterate inadempienze e la decadenza che da esse si fa scaturire. Deve trovare applicazione la norma regolamentare, introdotta nel 2014 che attribuisce al potere officioso della p.a. la disciplina del couso, tenuto conto che i profili di novità contenuti nell’istanza di rinnovo possono essere assimilati alla nozione di nuove utenze come indicato dalla norma. Non costituisce ostacolo all’accoglimento dei motivi il giudicato del 2005 che prescriveva obblighi ai quali la T. si è impegnato a dare esecuzione, bloccata dalla condotta non collaborativa della Basikdue. 2.3 In relazione al ricorso in riassunzione n. 40 del 2016, relativo alla richiesta di concessione di derivazione mediante prelievo diretto dal canale di scarico del superiore impianto di Basikdue, ed in presa diretta dal fiume, anch’essi oggetto di diniego con il provvedimento 20/1/2016, Il TSAP, fermo l’interesse a ricorrere anche avverso il provvedimento del 22/10/2010, con il quale era stato disposto il rinnovo della concessione di derivazione in favore della Basik, ancorchè limitatamente alla parte che esclude la possibilità per la T. di far proseguire le acque nel canale fugatore di Basikdue fino al canale di presa (allacciatore) della T., e ferma l’irrilevanza del giudicato del 2005 che atteneva ad una situazione diversa da quella che ha dato luogo al presente provvedimento, per le ragioni già esposte in relazione all’altro ricorso ha annullato il provvedimento impugnato disponendo il conseguente riesercizio del potere amministrativo.

2.4 Sulla richiesta di concessione di derivazione in presa diretta il T.S.A.P. ha affermato che la circostanza che la T. non prelevi più l’acqua da più di un triennio direttamente dal ***** non è ostativa alla ammissibilità della richiesta di concessione in quanto la decadenza, secondo l’art. 32, comma 2, del Reg. Regionale emanato con D.P.G.R. n. 10/R deve essere dichiarata con provvedimento ad hoc su proposta d’ufficio e previa contestazione dell’interessato; la ratio della norma, di conseguenza è quella di sanzionare il mancato utilizzo della risorsa non di contrastarne l’utilizzo con modalità diverse come è accaduto per la T. che ha sfruttato la derivazione fino al 2015; l’impossibilità tecnica doveva ritenersi di carattere relativo e suscettibile di modifica con interventi di ripristino non trattandosi di variante sostanziale; dal 2015 la T. ha manifestato reiteratamente la volontà di richiedere anche questa forma di concessione di derivazione. Il provvedimento del 2016 deve pertanto essere annullato anche sotto questo specifico profilo. Al dichiarato annullamento consegue il riesercizio del potere amministrativo, sentendo le parti interessate, con l’obbligo di ponderare tutti gli interessi coinvolti e con termine di 180 giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la soc. Basikdue. Ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato la T.. La Basikdue ha replicato con controricorso al ricorso incidentale della parte controricorrente ed ha depositato memoria.

4. Nel primo motivo viene dedotta la violazione artt. 100 e 101 c.p.c., in relazione alla improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso in riassunzione n. 40 del 2016, in quanto la causa d’improcedibilità non è stata esaminata sotto il profilo del perdurante interesse del controinteressato ad avere la dichiarazione di legittimità del provvedimento impugnato del 2016, oggetto di quel ricorso, per le conseguenze sui successivi che ne sarebbero derivati, in particolare sotto il profilo della sua conformità a quello consacrato con il giudicato del 2005.

4.1. Il motivo è infondato. Il controinteressato assume tale qualificazione giuridica in relazione agli effetti dell’eventuale accoglimento che possano arrecare pregiudizio alle posizioni giuridiche soggettive di cui sia titolare, ma non in astratto in relazione alla mera conferma della legittimità del provvedimento impugnato. La valutazione dell’interesse ad agire riguarda solo l’attore od il ricorrente che nel giudizio amministrativo deve notificare il ricorso (art. 41 c.p.a.) ai controinteressati perchè il giudicato faccia stato anche nei loro confronti. Al controinteressato è attribuita la facoltà processuale di proporre ricorso incidentale ove intenda far valere domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, ma è esclusa la legittimità della valutazione dell’interesse ad agire nei confronti di chi non abbia sottoposto in via d’azione al sindacato del giudice l’esame di una propria situazione giuridica soggettiva tutelabile.

5. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del Regolamento Regione Piemonte 29/7/2003 n. 10/R in relazione al mancato rilievo della “pregressa e reiterata” decadenza dal diritto a richiedere il rinnovo della concessione di derivazione attraverso l’allacciamento con il canale fugatore della Basikdue, già accertato con valore di giudicato con la pronuncia T.S.A.P. n. 57 del 2005. Il T.S.A.P. ne ha escluso il rilievo perchè ha preso in esame soltanto fatti e circostanze successivi alla scadenza del rapporto senza considerare le gravi inadempienze consumatesi prima.

5.1 La censura è infondata. Il giudicato del 2005 aveva confermato la legittimità della determinazione provinciale n. 39571 del 2001, parzialmente modificata con la successiva n. 11802 del 2003. Con questi provvedimenti furono fissati gli adempimenti posti a carico della T., senza, tuttavia, senza interferire, tuttavia, con la cessazione del rapporto concessorio, rimasto efficace fino alla scadenza. All’esito del rigetto della richiesta di rinnovo, tempestivamente impugnata, la T. ha unilateralmente tentato di adempiere alle prescrizioni oggetto di giudicato, con offerta reale e progetti d’interventi adeguati volta per volta alle richieste Basikdue ottenendo sempre dinieghi che hanno ignorato il sollevato profilo della inattuabilità degli adempimenti gravanti sul richiedente per la mancanza dell’assenso della Basikdue, sia in relazione al compenso, sia soprattutto in relazione alla tipologia d’interventi che richiedevano indefettibilmente l’accesso alla proprietà Basikdue da parte dei tecnici T.. Non si è in conclusione determinata la preclusione derivante dal giudicato come invocato dalla ricorrente, in quanto rivolto non a sanzionare inadempienze ed a cristallizzare una situazione coerente con la causa di decadenza invocata ma a prescrivere obblighi a carico di T., la cui esecuzione secondo l’accertamento svolto nella sentenza impugnata, è stata ostacolata dalla condotta non collaborativa della beneficiaria.

6. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del Regolamento della regione Piemonte del 29/7/2003 n. 10/R, come successivamente modificato dal D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R, per avere il T.S.A.P. ritenuto riconducibili alla categoria delle “nuove utenze” il mero rinnovo di una concessione di derivazione, in relazione alla previsione normativa di rimettere al potere officioso della p.a. la regolamentazione del couso in caso di mancanza di accordo “per le nuove utenze”.

6.1 La censura non è fondata. L’art. 29 stabilisce: “Quando per l’attuazione di una nuova utenza sia necessario avvalersi (..) delle opere di presa o derivazione di altre utenze preesistenti (…) l’autorità concedente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti (…) in mancanza di accordo tra le parti il couso è disciplinato dalla Autorità concedente”. L’esame e l’interpretazione logico-sistematica della norma portano a confermarne l’interpretazione indicata nella sentenza impugnata. L’attributo “nuova” ha un carattere di relatività all’interno del contenuto complessivo della norma dovendo essere posto in correlazione alle “utenze preesistenti”. La nuova utenza deve, conseguentemente essere ritenuta quella che deve allacciarsi alla preesistente per la concessione di derivazione e non quella che dà luogo ad un rapporto concessorio prima insussistente. Questa interpretazione corrisponde alla ratio della norma che intende dare una soluzione razionale ai contrasti dettati da condotte eventualmente ostruzionistiche dei singoli proprietari di aree attraversate da derivazioni alle quali devono allacciarsi, per lo sfruttamento della centrale idrica, anche soggetti estranei non proprietari che, tuttavia, versino nelle condizioni di poter ottenere la concessione di derivazione. La soluzione prospettata per il caso rappresentato nella norma e coincidente con quello dedotto nel presente giudizio, peraltro, è l’applicazione di un principio coerente con i canoni costituzionali della imparzialità e buon andamento della p.a., alla luce dei quali nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale autorizzatorio o concessorio in capo ad un’autorità amministrativa, non è esclusa la potestà conformativa dei comportamenti delle parti private destinatarie dei provvedimenti. Ove la realizzazione di un interesse pubblico presupponga il couso di un bene anch’esso pubblico e ciò sia impedito da condotte di soggetti privati che ne impediscano l’attuazione, non può, in conclusione, che essere l’autorità pubblica (nella specie l’autorità concedente) a stabilire le modalità dell’esercizio comune del bene stesso in particolare quando siano necessari adeguamenti tecnici che investano l’accesso a beni e proprietà privati dei soggetti coinvolti.

7. Nel quarto motivo viene dedotta la violazione del T.U. n. 1775 del 1933 ed il Regolamento Regionale del Piemonte 29/7/2003 n. 10/R in relazione ai principi che regolano il couso e l’esercizio del potere espropriativo. Viene rilevato dalla ricorrente che la necessità di un accordo tra Basikdue e T. derivava dalle pregresse inadempienze della T. non potendo essere ritenuto legittimo l’intervento in proprietà altrui senza l’esercizio di poteri ablatori.

7.1 La censura, in parte ripetitiva, della precedente è manifestamente infondata. Le prescrizioni d’interventi finalizzati a permettere il couso senza limitare il diritto della Basikdue (cd. cautele) sono state oggetto di predisposizioni di progetti la cui attuazione non è stata mai condivisa da Basikdue, neanche quando prevedevano con lo sfiatatore, l’adeguamento a richieste della ricorrente che tuttavia imponevano l’accesso a beni o alla proprietà della ricorrente. Gli interventi, predeterminati mediante i provvedimenti amministrativi del 2001 e del 2003, e posti a carico della T. non avevano ad oggetto l’esercizio di un potere ablatorio ma esclusivamente la predisposizione di canali di collegamento od altre strumentazioni tecniche funzionali all’esercizio della concessione di derivazione anche alla T.. I diritti dominicali della Basikdue non subivano alcuna lesione per effetto dell’accesso alla proprietà per realizzare gli interventi stessi ed erano strettamente funzionali all’esercizio della concessione, senza imporre pesi o gravami sulla proprietà medesima, ben potendo essere rimossi ove non più resi necessari dalla vigenza della concessione. Il mero accesso alla proprietà altrui non presenta connotazioni di carattere ablatorio.

8. Nel quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione alla decisione sul ricorso n. 40 del 2016 e con riferimento all’interesse della T. a dolersi delle modalità di esercizio della derivazione assentita a Basikdue in sede di rinnovo. La società ricorrente esclude l’esistenza di un’utilità concreta ed attuale.

8.1 La censura è manifestamente infondata, risultando dalla lettura della sentenza impugnata e di quelle che l’hanno preceduta che le modalità di esercizio della concessione di derivazione di cui era titolare Basikdue impedivano la concessione di derivazione anche a T. e limitatamente a questo profilo l’interesse è del tutto concreto ed attuale come riconosciuto dalle S.U. n. 25507 del 2005.

9. Nel sesto motivo viene dedotta la violazione del Regolamento della Regione Piemonte 29/7/2003 in relazione all’ammissibilità della richiesta di rinnovo della concessione di derivazione diretta dal fiume *****. Viene censurata l’omessa declaratoria di decadenza per non uso per oltre un triennio consecutivo come previsto dall’art. 32 del Regolamento citato.

9.1 La censura deve ritenersi inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo se ne rileva la carenza d’interesse. Non viene dedotto neanche in astratto quale pregiudizio anche potenziale alla propria concessione di derivazione possa derivare dall’accoglimento di questa richiesta, svolta cautelativamente dalla T. e reiterativa di una precedente, di fatto impedita dalle condizioni del fiume dopo le continue alluvioni. In secondo luogo, non è puntualmente censurata la ratio della sentenza impugnata fondata sulla necessità di un incidente procedimentale ad hoc per poter dichiarare la decadenza dalla concessione. Al riguardo non è sufficiente rilevare che l’istanza non risultava corredata dei dati tecnici, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sull’omessa attivazione del procedimento ad hoc. Ed, infine, le predette condizioni tecniche riguardano il merito dell’accoglimento dell’istanza non la legittimità della proposizione.

10. Nel settimo motivo si deduce la violazione dell’art. 100 c.p.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all’illegittimità dello stralcio del procedimento n. 41 del 2016.

10.1 La censura è inammissibile perchè rivolta verso un provvedimento meramente ordinatorio, non impugnabile.

Il motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dalla T. è assorbito dal rigetto integrale del ricorso principale.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente da liquidarsi in Euro 10000 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater nei confronti della parte ricorrente principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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