LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34421-2019 proposto da:
Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CECINELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO CARINI;
– ricorrente –
contro
R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato FULVIO FRANCUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVINO MARULLI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 520/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Z.S. ricorre con un unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte di appello di Brescia ha rigettato il reclamo dal primo proposto ex art. 739 c.p.c., avverso il decreto con cui il locale tribunale aveva a sua volta rigettato, per quanto ancora rileva in lite, la domanda di revoca dell’assegno di divorzio, pari ad Euro 600,00 mensili, riconosciuto all’ex coniuge, R.C., pur nel dedotto peggioramento della situazione economica del richiedente che si trovava in grave dissesto economico, come emergeva dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2016 e 2017.
2. Con il proposto motivo il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con travisamento della prova documentale, in relazione alla disciplina dell’assegno divorzile, nonché dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il reddito di lavoro dell’ex coniuge per gli anni di imposta 2017 e 2018 aveva superato l’importo di Euro 72 mila, registrando un complessivo incremento rispetto ai redditi pari, invece, nell’anno in cui era stato pronunciato il divorzio, il 2014, a circa 50 mila Euro e la Corte di appello, erroneamente, aveva preso in considerazione della Certificazione Unica 2019, relativa all’anno 2018 e rilasciata dal datore di lavoro, le risultanze di una diversa “sezione”, relativa all’imponibile calcolato ai fini del t.f.r..
Del resto l’assegno avrebbe dovuto essere revocato, in ogni caso in corretta applicazione dei recenti principi della Corte di cassazione (SU n. 18287 del 2018).
3. Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate e precisate in cui convergono a dare contenuto alla decisione qui assunta profili di mancata critica della ratio della decisione impugnata e di impropria rivalutazione del fatto.
3.1. Il ricorrente non contesta il rilievo, pure operato dalla Corte di merito, per il quale l’ex moglie, all’esito dell’intervenuto trasferimento ad un terzo della ex casa coniugale, nel corso di una delle procedure esecutive promosse a carico del primo, avrebbe dovuto sostenere i costi di una locazione di una nuova abitazione.
3.2. L’errata lettura delle risultanze del “CUD redditi 2019” non assume in un contesto che è di valutazione fattuale, rimessa come tale al giudice del merito, carattere decisivo e manca di integrare (manche il dedotto travisamento probatorio.
3.2.1. In tema di giudizio di cassazione ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass. n. 3796 del 14/02/2020; Cass. n. 1163 del 21/01/2020).
3.2.2. Nell’impugnata sentenza il dato reddituale dell’ex coniuge si compone in una valutazione di squisito merito in cui rientrano la stima della capacità reddituale del ricorrente e le accresciute esigenze di vita dell’ex moglie in quanto tenuta a prendere in locazione un nuovo immobile risultando l’ex casa coniugale espropriata in esito a procedura esecutiva.
4. Nel resto il ricorso è generico non risultando neppure sviluppata nell’atto difensivo la questione relativa alla configurabilità delle sopravvenienze rilevanti ai fini della modifica dell’assegno divorzile L. n. 898 del 1970, ex art. 9, che si vorrebbero comunque in ricorso integrate dai nuovi principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte per un argomento già negativamente apprezzato da questa Corte ove quei principi non risultino sostenuti da modifiche fattuali, nella fattispecie non dedotte (ved., in tal senso: Cass. n. 1119 del 20/01/2020).
5. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.
Spese secondo soccombenza liquidate come indicato in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Z.S. a rifondere a R.C. le spese di lite che liquida in Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021