LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10604-2020 proposto da:
A.U., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Ascari;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– intimato –
avverso la sentenza N. CRONOL. 465/2020 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA, depositata il 24/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA LAURA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A.U., cittadino del Pakistan, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Catania ne ha rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza del locale tribunale che ne aveva, a sua volta, respinto l’opposizione al provvedimento della competente commissione territoriale di diniego della concessione della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.
2. In via preliminare, osserva il Collegio che la procura in atti, redatta su foglio separato, spillato al ricorso, non riveste il carattere di specialità di cui all’art. 83 c.p.c. e tanto perché risultano adottate, nel corpo del mandato difensivo, formule generiche ed in alcun modo riconducibili all’odierno giudizio di legittimità, nella mancata indicazione, anche, del provvedimento impugnato.
L’individuazione, poi, all’interno dell’atto, in forma plurale, dei professionisti che si vorrebbero officiati dell’incarico neppure corrisponde alla persona del legale che, unico, è invece destinatario del mandato e concorre ad escludere in capo al conferente, insieme ai dati mancanti e connotanti di genericità la procura, la consapevolezza dell’attribuzione (così per la formula: “Nomina l’avv. Davide Ascari del Foro di Modena con studio sito in Corso Duomo n. 20 a Modena, a rappresentarlo in giudizio congiuntamente e disgiuntamente (enfasi aggiunta) nella presente procedura e nelle eventuali fasi successive conferendogli tutti ipo-teri di cui agli artt. 83 e 84 c.p.c., nonché quelli di transigere, rinunciare agli atti del presente giudizio, di proporre reclami e compiere quant’altro necessario. Inoltre conferisce ai predetti procuratori (enfasi aggiunta) la facoltà di trattare, quietanzare, trattare questioni, conferendo le più ampie facoltà di legge. Il tutto sin da ora con promessa di rato e fermo, senza ulteriori ratifiche e conferme”).
Per consolidato principio di questa Corte, è infatti inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, anche ove apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, contenga comunque espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette, piuttosto, ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e prive del consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per l’introduzione del giudizio di legittimità (Cass. n. 28146 del 05/11/2018; Cass. n. 4069 del 18/02/2020; Cass. n. 16040 del 28/07/2020; Cass. n. 905 del 20/01/2021).
3. Il ricorso è pertanto inammissibile, nella nullità della procura (vd: SSUU n. 15177 del 01/06/2021).
4. Nella tardività ed irritualità della costituzione del Ministero non vi è da provvedere sulle spese di lite.
4. Deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, attesa la nullità della procura (ex SSUU n. 15177 cit.), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021