Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.21416 del 27/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento n. 8840/2014 ha pronunciato la seguente:

SIGGI GRUOP s.p.a., (c.f. *****) con sede legale in ***** in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Toniolo del Foro di Vicenza, domiciliata in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria dalla Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO n. 86 depositata il 16 luglio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04.06.2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

CHE:

La società ricorrente, dopo aver versato la tassa di concessione governativa per l’utilizzo di telefoni cellulari aziendali (apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre) ha presentato istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate sulla quale si è formato il silenzio rifiuto che la società ha impugnato. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato, affermando che la tassa di concessione governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 2007 non è abrogata dal nuovo codice delle telecomunicazioni.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Fissato il ricorso all’udienza pubblica del 4 giugno 2021, il procuratore generale ha depositata conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore della società in base alla procura speciale allegata al ricorso introduttivo, in data 27 maggio 2021 ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del procedimento.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. In considerazione dell’intervenuta rinuncia, nulla avendo opposto l’agenzia deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306,390 e 391 c.p.c. ò con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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