Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21420 del 27/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto ai n 9683/2015 proposto da:

Società Fratelli M. s.n.c. di M.L. e da M.M.S., rappresentati e difesi dall’avv.to Maria Capasso elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.to Angela Fiorentino in Roma via E.Q Visconti n. 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n. 12 Roma;

– resistente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1935/47/2014 depositata il 21.02.2014.

Udita la relazione dei Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 13/01/2021.

RILEVATO

La società F.lli M. s.n.c. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Campania n. 1935/2014 depositata il 21.02.2014.

La vicenda trae origine dalla notifica dell’avviso di accertamento in data 8/9/2008 con cui l’Ufficio ha rettificato i ricavi dichiarati dalla società per l’anno d’imposta 2005, procedendo, con relativi avvisi di accertamento, a rettificare anche i redditi dei soci M.L. e M.S..

Gli avvisi venivano opposti dalla società e dai soci innanzi alla CTP di Caserta, che respingeva i ricorsi con decisione depositata il 20/09/2010.

Dopo aver fruito della sospensione ex lege per effetto del D.L. n. 98 del 2011, art. 32 la società ed i soci proponevano appello alla decisione di primo grado con ricorso notificato in data 24 luglio 2012.

La CTR della Campania respingeva l’appello ritenendolo tardivo.

La società e i soci M.L. e M.S. hanno impugnato la decisione basando il ricorso su di un unico motivo, ravvisando nella decisione “error in iudicando” per violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. c) (convertito dalla L. n. 111 del 2011).

Non ha presentato controricorso l’Agenzia delle Entrate che si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udeinza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Il collegio, al fine di verificare il rispetto dei termini per l’appello tenuto conto della sospensione disposta dal D.L. n. 98 del 2011, ha ritenuto di dover acquisire il fascicolo d’ufficio della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

In particolare dalla documentazione esaminata emerge che l’atto d’appello, con cui la società F.lli Molitiero e i soci M.L. e S. avevano impugnato la sfavorevole sentenza di primo grado della CTP di Caserta, indicava come valore della controversia la somma di Euro 15.027,00.

Pertanto non risulta superato l’importo di Euro 20.000,00 al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni. In tale limite erano suscettibili d’essere definite le liti fiscali pendenti del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011, con sospensione di un anno del termine per la presentazione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Ciò posto, è da ritenere errata la decisione impugnata della CTR della Campania che ha considerato il gravarne tardivo alla stregua del termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, in base al quale l’appello avrebbe dovuto essere presentato entro il 5 novembre 2011. Il giudice regionale non aveva tenuto conto di quanto disposto dalla L. n. 111 del 2011, in punto di sospensione dei termini, né risulta che l’avesse ritenuta non applicabile per essere il valore della lite superiore al limite posto.

Pertanto, tenuto conto del valore dell’appello, il computo del termine per il gravame avrebbe dovuto essere ragguagliato in applicazione della citata legge, al periodo di sospensione, dal 6 luglio al 30 giugno 2012, da essa previsto. Con la conseguenza che il termine avrebbe avuto scadenza successiva alla data del 24 luglio 2012, di presentazione dell’impugnativa in parola. Ne discende che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassato con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per il riesame e per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della campanaia, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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