LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 4949/2018 proposto da:
Agenzia delle Entrate, Ministero Istruzione, Università e Ricerca rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n. 12 Roma;
– ricorrente –
contro
P.E., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Pistilli e Stefania Reho elettivamente domiciliata in Roma via Nazario Sauro n. 16;
– controricorrente –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3989/2017 depositata il 03.07.2017.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 13/01/2021.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca scientifica hanno proposto ricorso avvero la sentenza della CTR del Lazio n. 3989/16/17 depositata il 3/07/2017, che aveva accolto l’appello della contribuente P.E. relativa alla sua pretesa di rimborso IRPEF.
Nel corso del giudizio le Amministrazioni ricorrenti informavano d’aver rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c..
Conseguentemente questa Corte con ordinanza collegiale n. 26701/2019, comunicata in data 21.10.2019, dichiarava estinta i1 giudizio.
CONSIDERATO
che:
La contribuente P.E., malgrado l’estinzione del giudizio disposta con la suindicata ordinanza collegiale, ha ritenuto di poter chiedere la fissazione d’udienza “ai fine di ulteriormente argomentare” circa il diritto alla liquidazione delle spese, invocando, a fondamento della sua iniziativa, l’art. 391 c.p.c., comma 3.
E’ però evidente l’errore in cui è incorsa la parte, dal momento che la disposizione da essa richiamata afferisce ad ipotesi tutt’affatto diversa dal caso in esame, prevedendo l’estinzione disposta con decreto del presidente del collegio, con possibilità, per il prosieguo, di fissazione d’udienza entro dieci giorni.
Per contro, l’estinzione, in specie, è stata disposta, non già con decreto presidenziale, ma con ordinanza collegiale a contenuto decisorio, tal che l’istanza di fissazione d’udienza presentata dal P.E. risulta irricevibile, non potendosi configurare alcuna forma di retrocessione o di protrazione processuale.
Ne’ rileva, come sembra ritenere l’instante, che la parte da lui difesa non avesse manifestato accettazione dal momento che questa Corte ha più volte affermato come “la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali” (Sez. 5 -, 28/05/2020, n. 10140).
Nulla va definito sulle spese non essendosi costituiti gli originari ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara irricevibile l’istanza di trattazione ex art. 391, comma 3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021