LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3695-2018 proposto da:
M.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI, 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO A.
JACCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA TERRANOVA, FABIO FERRARO, DANIELA AGNELLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3605/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 20/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 3605/19/17 depositata il 20.6.2017, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 aprile 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
Che:
– M.G.B., quale titolare della omonima ditta individuale cessata, gravava di appello la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone di rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento per il mancato pagamento dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse a quota fissa per l’anno 2009.
– Nel contraddittorio tra le parti, la CTR rigettava l’appello.
– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata il contribuente propone ricorso, poi illustrato con memoria, al quale resiste, con controricorso – illustrato da memoria – l’Agenzia delle Dogane.
CONSIDERATO
Che:
– Con la citata memoria, l’ufficio ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a ragione dell’intervenuto annullamento, in via di autotutela, dell’atto impositivo, come da provvedimento allegato.
– Ritiene il collegio di decidere in conformità. Spese compensate lattesa la peculiarità della vicenda, con (Ndr: testo originale non comprensibile) della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021