Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21449 del 27/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17658-2014 proposto da:

M.G. e M.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO PACILEO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 419/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 20/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RILEVATO

che:

I signori M.G. e la figlia M.S. furono destinatari di due avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle Entrate rettificò i rispettivi redditi imponibili ai fini IRPEF per l’anno 2005 in relazione al maggior reddito da capitale accertato, in relazione alla rispettiva partecipazione nella società, a ristretta base partecipativa, MG Advertising S.r.l., a sua volta oggetto di verifica per il medesimo anno d’imposta, con conseguente accertamento di maggiori ricavi non dichiarati e rettifica del reddito d’impresa accertato.

I suddetti soci impugnarono quindi gli atti impositivi, rispettivamente a loro notificati, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma, che, riuniti i ricorsi, li accolse sul presupposto che la Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 325/1/09, depositata il 24 giugno 2009, avesse accolto il ricorso proposto dalla società MG Advertising S.r.l. avverso l’avviso di accertamento di cui era stata destinataria per il medesimo anno d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate propose appello nei confronti avverso la succitata sentenza della CTP di Roma, evidenziando, tra l’altro, come la suddetta sentenza n. 325/1/09 resa inter partes dalla CTR del Lazio, oltre a non essere passata in giudicato, si riferiva a diversa annualità d’imposta.

La CTR del Lazio, con sentenza n. 419/28/13, depositata il 30 dicembre 2013, non notificata, rilevato che l’accertamento riguardante la società per l’anno d’imposta 2005 era stato oggetto di diversa sentenza resa all’esito del giudizio RGA N. 2751/12, determinò “la sussistenza e la quantificazione del reddito degli appellanti conseguentemente a quanto deciso a carico della società MG Advertising srl a seguito del giudizio RGA 2751/12”.

Avverso la sentenza della CTR n. 419/28/13 i contribuenti M.G. e M.S. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi (l’ultimo dei quali erroneamente rubricato nuovamente come “VI”, così come il precedente).

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

I contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo entrambi aderito alla definizione agevolata della lite, M.G. D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e M.S. ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare è opportuno rilevare che, nelle more, la controversia relativa all’avviso di accertamento avente come destinataria la società MG Advertising per il medesimo anno d’imposta è stata decisa con ordinanza (Cass. sez. 5, 22 settembre 2020, n. 19794) che, in via definitiva, rigettando il ricorso della società, ha confermato la legittimità del relativo atto impositivo.

2. Sempre preliminarmente va dato, quindi, atto che i ricorrenti, relativamente agli avvisi di accertamento loro notificati, quali soci, per lo stesso anno d’imposta, in ragione del maggio reddito da partecipazione accertato, hanno allegato alla memoria depositata il 22 aprile 2021 la documentazione riguardante le rispettive domande di definizione agevolata della lite, in relazione alle quali, a suo tempo, avevano chiesto la sospensione del giudizio.

2.1. Specificamente, M.S. ha comprovato di avere aderito alla definizione agevolata della lite, del succitato D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, come convertito, con modificazioni, dalla citata L. n. 136 del 2018, versando l’intero importo di quanto stabilito, pari ad Euro 737.726,01 nelle cinque rate ed alle rispettive scadenze previste, per la c.d. “rottamazione” della cartella di pagamento n. *****, emessa a seguito dell’avviso di accertamento n. *****, notificatole il *****, oggetto dell’originaria impugnazione in relazione alla quale pende tuttora il presente giudizio di legittimità, per la quale ha assunto l’impegno a rinunciare, di modo che, può senz’altro, nei confronti della stessa, dichiararsi l’estinzione del giudizio, con cessazione della materia del contendere; nulla dovendo disporsi riguardo alle spese del giudizio, da ricomprendersi nel costo della definizione agevolata, in relazione alla normativa di riferimento (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

2.2. M.G. ha invece aderito, con riferimento all’atto impositivo a lui notificato n. *****, proponendo tempestiva domanda, alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, avendo quindi documentato il pagamento, alle rispettive scadenze, degli importi dovuti con rifermento a tutte le rate sin qui maturate e scadute.

Rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha chiesto l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, né, alla data del 31 luglio 2020, secondo quanto disposto dalla citata norma, precedente comma 12, risulta essere intervenuto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, diniego di definizione, che fosse poi oggetto di relativa impugnazione da parte del contribuente, anche riguardo al ricorrente M.G. il giudizio può essere dichiarato estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, citato art. 6, comma 13, restando le spese del giudizio, secondo la detta norma, a carico della parte chele ha anticipate.

3. Non sussistono i presupposti processuali del c.d. “raddoppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo l’estinzione del giudizio conseguente alla definizione agevolata della lite, sopravvenuto alla proposizione del ricorso (ex multis, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. sez. 5, ord. 15 gennaio 2021, n. 590; Cass. sez. 5, ord. 16 gennaio 2021 n. 1573).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese secondo quanto disposto in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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