Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21473 del 27/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

U.M., elettivamente domiciliato in OSTIA LIDO, VIA MAR ROSSO 61, presso lo studio dell’avvocato CIRO DI CRISTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ORPELLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonché contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE CASSAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 2965/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere COSENTINO ANTONELLO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. U.M. ha proposto ricorso, sulla scorta di sette motivi, per la cassazione del decreto del tribunale di Brescia che ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria, ritenendone inattendibile il racconto delle ragioni dell’espatrio dal medesimo proposto.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in cui il tribunale sarebbe incorso negando la credibilità del racconto del richiedente.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2736 c.c. e art. 240 c.p.c., in cui il tribunale sarebbe incorso omettendo di deferire al richiedente il giuramento suppletorio.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’attività amministrativa e omesso esame di fatto decisivo in cui il tribunale sarebbe incorso omettendo di rilevare la nullità del provvedimento della Commissione Territoriale, in quanto redatto e firmato solo dal presidente della stessa.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9 e 14, nonché di plurime ulteriori disposizioni, in cui il tribunale sarebbe, incorso adottando una decisione apodittica e carente di motivazione.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 10 Cost., in cui il tribunale sarebbe incorso non riconoscendo il diritto di asilo del richiedente.

Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), in cui il tribunale sarebbe incorso negando la protezione sussidiaria al richiedente.

Il Ministero dell’Interno ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 17 novembre 2020, per la quale non sono state depositate memorie.

Il ricorso va giudicato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Premesso che, come recentemente chiarito da questa Corte, “nei giudici aventi ad oggetto l’esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’onere – rispettivamente – di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegagione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6” (Cass. 28780/20), il Collegio osserva che nel paragrafo del ricorso del sig. U. intitolato “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO” non vi è alcuna esposizione dei fatti che hanno indotto il richiedente ad espatriare dal proprio Paese e a chiedere protezione internazionale in Italia; né una adeguata esposizione si rinviene nei motivi di ricorso, non potendo tale esposizione desumersi dai capitoli del giuramento suppletorio della cui mancata disposizione il ricorrente si duole nel secondo motivo di ricorso; cfr. Cass. 24432/20 “Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa”. Il ricorso è inammissibile.

Nulla per le spese, giacché il controricorso del Ministero risulta, a dispetto della indicazione della causa alla quale si riferisce (numero d’iscrizione a ruolo, nomi delle parti, decisione impugnata), privo di forza individualizzante, constando di uno schema avversativo “di genere”, sprovvisto cioè di concreta attitudine di contrasto, attraverso l’esposizione di argomenti specificamente indirizzati a quella vicenda e a quella decisione e posti a confronto di quel ricorso (in termini, Cass. 6186/21, non massimata). Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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